Cassazione Penale, Ordinanza n. 30723/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato, all'esito di giudizio abbreviato, la condanna pronunciata in primo grado per detenzione/custodia di cocaina in quantità non trascurabile. Il ricorrente ha proposto un unico motivo, censurando il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Sosteneva, in sostanza, che la vicenda dovesse essere qualificata in termini più lievi. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché mirava soltanto a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità. I giudici di merito avevano infatti valorizzato in modo non illogico il quantitativo di cocaina rinvenuto, l'elevato principio attivo e il possesso di una somma di denaro ritenuta indicativa di pregressa attività di spaccio.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto corretta e razionalmente motivata la valutazione dei giudici di merito sul mancato riconoscimento della lieve entità, osservando che la difesa proponeva una diversa lettura dei fatti non sindacabile in cassazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice in materia di stupefacenti applicata per la detenzione/spaccio di cocaina oggetto di condanna
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
fattispecie di lieve entità invocata dalla difesa ma non riconosciuta sulla base dei dati fattuali valorizzati dai giudici di merito
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- La valutazione circa la riconducibilità di un fatto in materia di stupefacenti alla fattispecie di lieve entità dipende da un apprezzamento complessivo dei dati oggettivi del caso, tra cui quantità della sostanza, grado di purezza/principio attivo e ulteriori elementi sintomatici dell'attività di spaccio.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione alternativa delle prove o dei fatti quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica e coerente.
- Il motivo di ricorso che si limiti a contrapporre una diversa lettura del compendio probatorio è manifestamente infondato e può condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
- La conferma della condanna in appello, se sorretta da motivazione razionale, resiste al sindacato di cassazione quando la censura attacca solo il merito della ricostruzione fattuale.
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