Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 27/03/2019 n. 8536 - Corte di Cassazione

TRIBUTI - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE ICI - Aree portuali - Attività dei concessionari - Natura concorrenziale - Conseguenze.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'accertamento ICI relativo all'anno 2004, sostenendo principalmente che le aree demaniali portuali scoperte, comprese le banchine utilizzate per l'attracco delle navi, il carico, lo scarico, la movimentazione e la sosta dei contenitori, dovessero beneficiare dell'esenzione prevista per gli immobili destinati a finalità pubbliche. Ha inoltre contestato la qualificazione delle aree scoperte come autonome unità immobiliari imponibili e denunciato vizi di motivazione e omessa pronuncia da parte della CTR.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che le aree scoperte portuali indispensabili allo svolgimento dell'attività commerciale del concessionario sono soggette a ICI quando presentano autonomia funzionale e potenzialità reddituale, anche se appartenenti al demanio e utilizzate in concessione. L'attività del terminalista, svolta in forma imprenditoriale e concorrenziale, non è stata considerata un'attività esente riconducibile a un servizio pubblico in senso rilevante ai fini dell'esenzione. Le aree non possono essere ricondotte alla categoria catastale E quando sono destinate a usi commerciali e produttivi. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 5.200 euro oltre accessori, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La concessione demaniale non determina automaticamente l'esenzione dai tributi: occorre verificare concretamente la destinazione e l'autonomia funzionale e reddituale dell'area.
  • Le aree scoperte portuali sono imponibili quando sono indispensabili per un'attività commerciale del concessionario e costituiscono beni strumentali capaci di contribuire autonomamente alla produzione di reddito.
  • L'esenzione prevista per gli immobili destinati a finalità istituzionali non si applica, di regola, quando il concessionario opera come imprenditore privato in un mercato concorrenziale, perseguendo un profitto.
  • La categoria catastale E non può essere utilizzata per escludere dall'imposizione immobili o aree destinati ad attività commerciali o industriali se tali beni hanno una propria utilità economica e funzionale.
  • Per valutare l'imponibilità occorre esaminare l'uso effettivo dell'area, la sua indispensabilità nel ciclo aziendale, la possibilità di produrre reddito e la natura dell'attività svolta dal concessionario.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.