Sentenza del 27/03/2019 n. 8536 - Corte di Cassazione
TRIBUTI - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE ICI - Aree portuali - Attività dei concessionari - Natura concorrenziale - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'accertamento ICI relativo all'anno 2004, sostenendo principalmente che le aree demaniali portuali scoperte, comprese le banchine utilizzate per l'attracco delle navi, il carico, lo scarico, la movimentazione e la sosta dei contenitori, dovessero beneficiare dell'esenzione prevista per gli immobili destinati a finalità pubbliche. Ha inoltre contestato la qualificazione delle aree scoperte come autonome unità immobiliari imponibili e denunciato vizi di motivazione e omessa pronuncia da parte della CTR.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che le aree scoperte portuali indispensabili allo svolgimento dell'attività commerciale del concessionario sono soggette a ICI quando presentano autonomia funzionale e potenzialità reddituale, anche se appartenenti al demanio e utilizzate in concessione. L'attività del terminalista, svolta in forma imprenditoriale e concorrenziale, non è stata considerata un'attività esente riconducibile a un servizio pubblico in senso rilevante ai fini dell'esenzione. Le aree non possono essere ricondotte alla categoria catastale E quando sono destinate a usi commerciali e produttivi. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 5.200 euro oltre accessori, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1, comma 2
Individua il presupposto dell'ICI nel possesso di immobili, compresi quelli strumentali all'attività esercitata.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a)
La nozione di fabbricato e di immobile imponibile è collegata alla possibilità di iscrizione o iscrizione necessaria nel catasto edilizio urbano; tale nozione comprende le unità immobiliari suscettibili di accatastamento.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5
Il presupposto impositivo ricorre quando l'area o l'immobile possiede una potenzialità autonoma funzionale e reddituale, tale da renderlo suscettibile di produrre reddito.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. b)
Prevede un'esenzione per gli immobili destinati esclusivamente ai compiti istituzionali di enti pubblici; l'esenzione non opera quando il bene è utilizzato da un concessionario per un'attività commerciale esercitata in forma imprenditoriale e concorrenziale.
D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2
Consente di considerare unità immobiliari anche aree che, nello stato in cui si trovano, presentano potenzialità funzionali e reddituali.
D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, convertito dalla L. n. 286 del 2006
Esclude dalle categorie catastali E gli immobili o porzioni di immobili destinati a uso commerciale, industriale o privato quando presentano autonomia funzionale e reddituale.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto dell'impugnazione, impone il versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- La concessione demaniale non determina automaticamente l'esenzione dai tributi: occorre verificare concretamente la destinazione e l'autonomia funzionale e reddituale dell'area.
- Le aree scoperte portuali sono imponibili quando sono indispensabili per un'attività commerciale del concessionario e costituiscono beni strumentali capaci di contribuire autonomamente alla produzione di reddito.
- L'esenzione prevista per gli immobili destinati a finalità istituzionali non si applica, di regola, quando il concessionario opera come imprenditore privato in un mercato concorrenziale, perseguendo un profitto.
- La categoria catastale E non può essere utilizzata per escludere dall'imposizione immobili o aree destinati ad attività commerciali o industriali se tali beni hanno una propria utilità economica e funzionale.
- Per valutare l'imponibilità occorre esaminare l'uso effettivo dell'area, la sua indispensabilità nel ciclo aziendale, la possibilità di produrre reddito e la natura dell'attività svolta dal concessionario.
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