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Sentenza

Sentenza n. 1178/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione: - del provvedimento n. -OMISSIS-, notificato in pari data, con il quale è stata dichiarata la decadenza e la revoca dell’autorizzazione n. -OMISSIS-rilasciata per l’esercizio del servizio NCC; - del provvedimento n.-OMISSIS-, notificato in pari data, recante il rigetto dell’istanza di autorizzazione alla sostituzione del veicolo in servizio; - dei verbali di accertamento del -OMISSIS-di estremi e contenuto ignoti; - di ogni altro atto connesso, consequenziale, preordinato, presupposto, anche sconosciuto,

Giustizia amministrativa202401875

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di decadenza e revoca dell'autorizzazione per il servizio NCC e diniego dell'autorizzazione alla sostituzione del veicolo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la decadenza e revoca dell'autorizzazione NCC, nonché il diniego dell'autorizzazione alla sostituzione del veicolo. Ha dedotto, in relazione al primo provvedimento, violazione dell'art. 11 della legge n. 21/1992, dell'art. 10-bis del d.l. richiamato nel ricorso, della normativa regionale e del regolamento comunale; difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei presupposti, sviamento e violazione dei principi costituzionali. In particolare, ha contestato l'insufficienza degli accertamenti sulla mancata presenza del veicolo nella rimessa, sostenendo che la sentenza della Corte costituzionale n. 56/2020 avrebbe eliminato l'obbligo di iniziare e terminare ogni servizio presso la rimessa del Comune autorizzante. Ha inoltre lamentato l'omesso adeguato esame delle proprie osservazioni procedimentali, la sproporzione della decadenza rispetto a sanzioni meno afflittive previste dal regolamento comunale, l'assenza dei presupposti dell'autotutela ex art. 21-quinquies l. 241/1990 e la lesione del legittimo affidamento. Quanto al diniego di sostituzione del veicolo, ha dedotto violazione dell'art. 12 l. 21/1992 e dell'art. 22 del regolamento comunale, difetto di istruttoria e motivazione, sviamento, carenza di interesse pubblico e omessa comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima la decadenza dall'autorizzazione perché i plurimi accertamenti della Polizia Locale avevano evidenziato che il veicolo non era mai stato individuato nella rimessa comunale né circolava nel territorio, risultando così violato il vincolo territoriale proprio del servizio NCC. Secondo il Collegio, gli artt. 3, 8 e 11 della l. 21/1992 mantengono l'obbligo di una sede operativa e di una rimessa nel territorio del Comune autorizzante, nonché un collegamento funzionale del servizio con la comunità di riferimento; la sentenza della Corte costituzionale n. 56/2020 ha temperato l'obbligo di rientro dopo ogni singolo servizio, ma non ha eliminato il vincolo territoriale e la necessità di conservare la rimessa e la sede operativa. Il requisito della rimessa è indispensabile non solo per il rilascio, ma anche per il mantenimento dell'autorizzazione; la sua sopravvenuta mancanza giustifica la decadenza. Il provvedimento è stato qualificato come decadenza, o revoca-decadenza, e non come annullamento d'ufficio o revoca in senso proprio: non trovano quindi applicazione i presupposti dell'art. 21-quinquies l. 241/1990, né è necessaria una specifica ponderazione dell'interesse pubblico e dell'affidamento. Sono state ritenute infondate anche le censure procedimentali, poiché l'amministrazione aveva comunicato l'avvio del procedimento e aveva sinteticamente dato conto dell'impossibilità di accogliere le osservazioni. Il diniego di sostituzione del veicolo è stato ritenuto legittimo, poiché la sostituzione presuppone la permanenza del rapporto autorizzativo e la sopravvenuta decadenza precludeva il possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività. La violazione dell'art. 10-bis è stata esclusa anche perché l'accertamento si inseriva nel procedimento già avviato per la revoca/decadenza. Nulla sulle spese, non essendosi costituito il Comune.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 21/1992

    La sede operativa e la rimessa devono essere stabilmente collegate al territorio del Comune autorizzante, quale elemento strutturale del servizio NCC.

  • art. 8, comma 3, l. 21/1992

    per poter conseguire l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa o di un pontile d’attracco, presso i quali i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell’utenza

    La disponibilità della rimessa è requisito necessario per il rilascio e per il mantenimento dell'autorizzazione; la sua sopravvenuta mancanza giustifica la decadenza.

  • art. 11, comma 4, l. 21/1992

    Le prenotazioni devono essere effettuate presso la sede operativa e la rimessa del Comune autorizzante, anche mediante strumenti tecnologici; la norma conferma il vincolo territoriale del servizio NCC.

  • art. 22, comma 3, Regolamento comunale

    L'autorizzazione alla sostituzione del veicolo presuppone la permanenza del rapporto autorizzativo e dei requisiti necessari all'esercizio del servizio.

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    L'amministrazione ha assolto agli obblighi partecipativi mediante la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La censura relativa all'omessa comunicazione dei motivi ostativi è stata ritenuta infondata perché l'accertamento era collegato al procedimento di decadenza già avviato e l'amministrazione aveva comunque esaminato le osservazioni.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    I presupposti della revoca in senso proprio non si applicano alla decadenza derivante dalla sopravvenuta mancanza dei requisiti necessari al mantenimento del titolo.

  • art. 56/2020 Corte costituzionale

    La pronuncia ha escluso l'obbligo di rientro in rimessa dopo ogni singolo servizio, ma non ha eliminato il vincolo territoriale, la sede operativa e la rimessa nel Comune autorizzante.

Massime di principio

  • Nel servizio di noleggio con conducente, la disponibilità di una sede operativa e di una rimessa nel territorio del Comune autorizzante costituisce un requisito strutturale e permanente dell'autorizzazione, non soltanto una condizione per il suo rilascio.
  • La sentenza della Corte costituzionale n. 56/2020 ha temperato l'obbligo di rientro in rimessa dopo ogni singolo servizio, ma non ha eliminato il vincolo territoriale del servizio NCC né la necessità di un collegamento stabile, organizzativo e funzionale con il Comune autorizzante e la relativa comunità.
  • La sopravvenuta mancanza della rimessa o degli altri requisiti fondamentali dell'autorizzazione NCC legittima la decadenza dal titolo, senza che l'amministrazione debba esercitare l'autotutela decisoria o dimostrare i presupposti dell'art. 21-quinquies l. 241/1990.
  • La decadenza derivante dalla perdita dei requisiti essenziali del titolo non costituisce una sanzione amministrativa in senso stretto; pertanto, la valutazione della possibilità di applicare una sanzione meno afflittiva non è necessaria quando la mancanza del requisito impedisce la prosecuzione dell'attività autorizzata.
  • L'autorizzazione alla sostituzione del veicolo utilizzato per il servizio NCC presuppone la permanenza dell'autorizzazione principale; la sopravvenuta decadenza da quest'ultima rende legittimo il diniego della sostituzione.
  • L'obbligo di comunicazione dei motivi ostativi deve essere valutato in relazione al procedimento concretamente svolto: quando il diniego della sostituzione del veicolo è collegato a un procedimento di decadenza già avviato e partecipato, l'assenza di un'ulteriore comunicazione ex art. 10-bis l. 241/1990 non determina, di per sé, l'illegittimità dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieTaxi e noleggio con conducentePartecipazione al procedimentoAutotutela
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaAutotutela decisoriaPartecipazione procedimentale

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