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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37897/2022 del 28/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce dall’occupazione di un terreno di proprietà privata, avvenuta nel 1985 da parte del Comune di Roma per realizzare una scuola, con successiva restituzione del bene nel 1999 senza esecuzione dell’opera pubblica. L’originaria proprietaria aveva chiesto il risarcimento dei danni per l’occupazione illegittima e per la variazione urbanistica intervenuta nel 1997, che avrebbe inciso sulla capacità edificatoria dell’area; il giudizio è poi proseguito dall’avente causa, società E.C.G. Costruzioni s.r.l. La Corte d’appello aveva liquidato il danno da occupazione illegittima in misura parametrata agli interessi legali sul valore venale del bene e aveva riconosciuto le spese di ripristino del terreno, ma aveva escluso il risarcimento del valore pieno del fondo e dei mancati ricavi edificatori. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con più censure: ha denunciato, anzitutto, extrapetizione e violazione del giudicato per avere la Corte d’appello escluso il valore venale pieno e i ricavi edificatori, sostenendo che tali capi non fossero stati impugnati; poi ha contestato il criterio di liquidazione del danno da occupazione illegittima, ritenendo erronea la riforma della decisione di primo grado; ha inoltre dedotto che la Corte territoriale si fosse discostata dalla c.t.u. e avesse recepito una precedente sentenza della stessa Corte d’appello già cassata, con conseguente motivazione apparente sulla quantificazione del valore venale; ha infine censurato la negazione del danno da perdita della capacità edificatoria dopo la variante urbanistica e la decorrenza di rivalutazione e interessi dalla domanda giudiziale anziché dal fatto illecito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi e i motivi dal sesto all’ottavo, ma ha accolto il quarto, il quinto e il decimo motivo. Ha ritenuto infondate le doglianze sulla pretesa extrapetizione e sulla qualificazione del danno da occupazione illegittima, affermando che il danno per la sola perdita temporanea della disponibilità del bene non coincide con il valore pieno del bene stesso. Ha invece accolto le censure relative alla quantificazione del valore venale del terreno, perché la Corte d’appello aveva fondato la propria stima su una motivazione non comprensibile e su un precedente già cassato sul medesimo punto; ha accolto anche la censura sulla decorrenza di rivalutazione e interessi, precisando che nel danno extracontrattuale la reintegrazione deve essere integrale e va rapportata al tempo del fatto illecito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte territoriale per nuovo esame, alla luce dei principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per escludere il vizio di ultrapetizione: il giudice d’appello non aveva deciso su una questione estranea al devolutum, perché la statuizione del Tribunale sul danno era stata comunque impugnata.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato insieme al giudicato per sostenere che la decisione di primo grado su alcuni capi sarebbe divenuta definitiva; la Corte ha escluso la violazione perché i capi erano comunque devoluti in appello o comunque incidevano sulla quantificazione del danno.

  • art. 342 c.p.c.

    Usato nel motivo per sostenere l’asserita mancata impugnazione di alcuni capi; la Corte ha ritenuto invece che l’appello li coinvolgesse implicitamente e sostanzialmente.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in relazione al giudicato sostanziale; la Corte ha escluso la sua violazione perché non vi era un capo coperto da giudicato incompatibile con la decisione d’appello.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato per la liquidazione del danno e per il principio di integrale ristoro del pregiudizio subito.

  • art. 1224 c.c.

    Richiamato sul tema della decorrenza di rivalutazione e interessi nel debito di valore da illecito extracontrattuale.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato per la liquidazione equitativa del danno, ma la Corte ha censurato la liquidazione del valore del bene perché priva di adeguata motivazione e non giustificata dai dati probatori.

  • art. 1277 c.c.

    Richiamato insieme alle altre norme sul debito di somma di denaro nella censura sulla decorrenza degli accessori.

  • art. 1282 c.c.

    Richiamato sul tema della decorrenza degli interessi nelle obbligazioni pecuniarie, in relazione al risarcimento del danno da occupazione illegittima.

  • art. 1284 c.c.

    Richiamato per la misura degli interessi legali, applicati nel giudizio di merito quale criterio di liquidazione del danno da occupazione.

  • art. 1219, comma 2, n. 1, c.c.

    Richiamato nel motivo sulla decorrenza degli accessori; la Corte ha ritenuto che, nell’illecito extracontrattuale, il danno vada reintegrato dal momento del fatto illecito, non dalla domanda giudiziale.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato quale norma di rinvio ai criteri di liquidazione del danno aquiliano, applicati alla fattispecie di occupazione illegittima da parte della pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura di ultrapetizione o violazione del giudicato non può essere accolta se la questione ritenuta "nuova" era stata comunque devoluta al giudice di appello, anche implicitamente, perché incideva sulla quantificazione del danno domandato.
  • Il danno da occupazione illegittima di un bene immobile poi restituito al proprietario non coincide con il valore integrale del bene, poiché il pregiudizio risarcibile riguarda la perdita temporanea della disponibilità del fondo e non la perdita della proprietà.
  • La liquidazione del danno può essere effettuata in via equitativa, ma la stima del valore del bene deve essere sorretta da motivazione comprensibile e coerente con gli accertamenti tecnici disponibili; una quantificazione meramente apodittica o basata su presupposti errati è censurabile in cassazione.
  • La pretesa risarcitoria per mancati ricavi o per perdita di capacità edificatoria deve essere specificamente allegata e provata; non è sufficiente un riferimento generico a future occasioni di guadagno o a un’ipotetica edificabilità del terreno.
  • Nel danno extracontrattuale, rivalutazione e interessi non decorrono automaticamente dalla domanda giudiziale, ma devono essere ancorati al momento del fatto illecito, così da assicurare l’integrale reintegrazione del pregiudizio subito dal danneggiato.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoNesso di causalità

Testo integrale

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