Cassazione Penale, Ordinanza n. 16941/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento definito con sentenza ex art. 444 c.p.p., il giudice dell'udienza preliminare aveva applicato all'imputato la pena concordata di due anni e quattro mesi di reclusione ed euro 800 di multa per il reato di rapina. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62, n. 4, c.p. e vizio di motivazione. Sosteneva che la qualificazione giuridica dei fatti fosse errata e che dovesse essere riconosciuta la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, in ragione del modesto valore dei beni sottratti e delle modalità della condotta.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, nel patteggiamento, il ricorso per cassazione per erronea qualificazione giuridica del fatto è ammesso solo per errore manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità; nel caso concreto la doglianza era generica e non autosufficiente. Quanto all'attenuante ex art. 62, n. 4, c.p., la Corte ha osservato che, in sede di patteggiamento, non è censurabile il difetto di motivazione su una circostanza attenuante non richiesta e non applicata, poiché il giudice deve pronunciarsi solo sulla qualificazione giuridica del fatto e sulle circostanze prospettate dalle parti. L'imputato è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
nel patteggiamento il giudice si pronuncia sulla qualificazione giuridica del fatto e sull'applicazione/comparazione delle circostanze prospettate dalle parti.
consente il ricorso per cassazione per erronea qualificazione giuridica del fatto solo nei casi di errore manifesto, immediatamente percepibile e non opinabile.
attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; nel caso concreto è stata ritenuta non censurabile perché non prospettata al giudice nel patteggiamento.
in caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000
richiamata per la possibilità di condannare il ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende solo se non vi sia ragione di ritenere che abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di applicazione della pena su richiesta, l'errore sulla qualificazione giuridica del fatto è deducibile in cassazione soltanto se manifesto, cioè immediatamente riconoscibile e privo di margini di opinabilità rispetto al capo di imputazione e alla motivazione della sentenza.
- La censura di erronea qualificazione del fatto è inammissibile quando è formulata in modo generico, meramente assertivo e non autosufficiente, senza indicare puntualmente i profili di asserito errore.
- Nel patteggiamento, il giudice è tenuto a verificare la qualificazione giuridica del fatto e le circostanze attenuanti o aggravanti solo nella misura in cui siano state prospettate dalle parti; non può quindi essere denunciato in cassazione il difetto di motivazione su una circostanza attenuante mai richiesta.
- L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non può essere invocata in sede di legittimità per censurare una sentenza di patteggiamento se non era stata dedotta nel giudizio di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella causazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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