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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37054/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 16/09/2021 con cui il Tribunale di Napoli ha rigettato il riesame avverso il decreto del G.i.p. di Torre Annunziata che aveva disposto il sequestro preventivo di €200.885,00 per il reato di ricettazione. La ricorrente ha denunciato carenza e vizio di motivazione del decreto e del provvedimento di riesame, sostenendo l'insussistenza del fumus commissi delicti: a suo dire la motivazione si sarebbe limitata al mero possesso della somma senza argomentare il reato presupposto, mancavano elementi di occultamento o anomalia riscontrata nei controlli sulla persona e sul veicolo, e il Tribunale avrebbe applicato impropriamente principi che richiedono l'occultamento della somma, invertendo inoltre l'onere della prova e pretendendo dalla difesa un onere probatorio rinforzato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità e per aver sollevato questioni non consentite in sede di legittimità (censure di mera motivazione o di fatto anziché di violazione di legge). La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Napoli abbia correttamente valorizzato l'ingente entità della somma, la mancata giustificazione della provenienza e l'impossibilità di ricondurla ai redditi dell'indagata, nonché la coerenza del sequestro con le finalità di cui all'art. 321 c.p.p. Ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    La ricorrente invoca la norma come parametro di denuncia di errore in motivazione/violazione di legge; la Corte richiama la necessità che il ricorso per cassazione contenga censure di legge e non pure contestazioni di fatto o di motivazione generica.

  • art. 321 c.p.p.

    Il provvedimento di sequestro è stato valutato alla luce delle due finalità distinte previste dalla norma (comma 1 sequestro impeditivo e comma 2 sequestro finalizzato alla confisca); la motivazione del sequestro deve raccordarsi alla finalità perseguita.

  • art. 648 c.p.

    Richiamato in relazione al delitto presupposto di ricettazione; la ricorrente contestava l'applicabilità della norma al caso concreto, ma la Cassazione ha ritenuto la questione attinente alla valutazione di fatto piuttosto che a un errore di diritto manifestabile in sede di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione contro provvedimenti in materia di sequestro: la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi di tale disposizione.

  • Sez. Unite, sentenza n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)

    La Corte richiama il principio di distinzione tra le finalità del sequestro previsto dal primo comma (impeditivo) e del secondo comma (finalizzato alla confisca), sottolineando l'autonomia degli istituti e la diversa esigenza motivazionale.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione avverso provvedimenti di sequestro è ammessa soltanto la censura per violazione di legge; censure di merito o di mera motivazione/fattispecie sono di regola inammissibili.
  • Il ricorso deve essere specifico: va indicato il preciso errore di diritto e il nesso con la motivazione del giudice impugnato; non è sufficiente riproporre contestazioni fattuali senza collegamento con un vizio di diritto.
  • Il possesso di una somma ingente, non giustificata e non riconducibile ai redditi dell'indagato, può costituire elemento per il fumus rei in materia di ricettazione, ma la valutazione è complessiva e deve considerare anche modalità di occultamento, luogo, circostanze e altri indici.
  • La motivazione del sequestro deve rispecchiare la finalità perseguita (impedire l'uso libero del bene che possa aggravare o reiterare effetti del reato vs. assicurare beni suscettibili di confisca): l'errata qualificazione o la mancanza di motivazione minima rilevante possono integrare vizio rilevabile in Cassazione solo se assumono natura di violazione di legge o di palese carenza argomentativa.
  • Per la difesa, in casi analoghi: documentare tempestivamente la provenienza delle somme (ricevute, bonifici, contratti), sollevare in sede di riesame specifici profili di diritto e motivazione, e in Cassazione inquadrare le doglianze come errori di diritto o carenze motivazionali radicali, onde evitare l'inammissibilità e sanzioni.
  • Evita di concentrare il ricorso di legittimità su contestazioni di fatto: trasformale in doglianze di diritto (es. errata interpretazione della nozione di occultamento, travisamento dei fatti, violazione delle regole probatorie) e confrontati puntualmente con le ragioni espresse dal giudice impugnato.

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