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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00698/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente, addetto a mansioni tecniche nell’ambito della manutenzione ferroviaria, aveva agito per ottenere l’equo premio previsto per le invenzioni di azienda, assumendo di avere ideato e realizzato, con autorizzazione del datore di lavoro, alcune apparecchiature innovative utili all’attività produttiva e sfruttate dalla società. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto il diritto all’equo premio, rimettendo la quantificazione a collegio arbitrale; la corte d’appello aveva confermato, ritenendo provate paternità, novità, creatività, livello inventivo e utilizzazione in regime di segretezza industriale. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2590 c.c. e 64, 98 e 99 c.p.i. per non avere la corte territoriale considerato che le invenzioni non sarebbero state nuove, essendo analoghe ad altri dispositivi già in uso in officine diverse e non avendo ammesso prova testimoniale sul punto; 2) violazione degli artt. 64, 98 e 99 c.p.i. per avere ritenuto la segretezza industriale pur in assenza di un effettivo sistema di controllo sulla divulgazione e sulla base del solo fatto che i dispositivi fossero collocati in aree aziendali protette; 3) violazione dell’art. 195 c.p.c. per non aver disposto la rinnovazione delle operazioni peritali, deducendo che il consulente tecnico d’ufficio aveva affermato di aver recepito le osservazioni del consulente di parte pur senza modificarne la relazione finale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, infondato il terzo motivo e fondato solo in parte il secondo motivo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al profilo accolto del secondo motivo e ha rinviato alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha affermato che non basta, per integrare l’utilizzazione dell’invenzione in regime di segretezza, la mera collocazione dei macchinari in aree aziendali ad accesso limitato: occorre che il titolare adotti misure ragionevolmente adeguate non solo a impedire l’osservazione materiale del prodotto o del procedimento, ma anche a custodire le informazioni caratterizzanti l’invenzione e a impedirne la conoscibilità da parte di terzi. Restano invece ferme le statuizioni di merito non investite dalla cassazione in ordine alla paternità delle invenzioni e alla non sindacabilità in sede di legittimità della valutazione sulla novità, salvo specifici vizi motivazionali.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La deduzione di error in procedendo è stata ritenuta infondata perché la mancata rinnovazione della consulenza rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.

  • art. 195 c.p.c.

    La disciplina delle operazioni peritali è stata richiamata per precisare che il consulente deve trasmettere relazione, osservazioni delle parti e sintetica valutazione, ma la scelta di riconvocarlo per chiarimenti o supplemento è rimessa al giudice.

  • art. 64, secondo comma, cod. prop. ind.

    Per l’invenzione di azienda i diritti patrimoniali spettano al datore di lavoro, salvo il diritto dell’inventore a un equo premio se l’invenzione è brevettata o sfruttata segretamente.

  • art. 64, terzo comma, cod. prop. ind.

    È richiamato quale norma che prevede la devoluzione alla sede arbitrale della quantificazione dell’equo premio.

  • art. 98, primo comma, lett. c), cod. prop. ind.

    La segretezza industriale richiede misure ragionevolmente adeguate al mantenimento del segreto, non essendo sufficiente il solo accesso limitato ai locali.

  • art. 99 cod. prop. ind.

    È richiamato insieme alle norme sui segreti commerciali per fondare la tutela dell’utilizzazione segreta dell’invenzione.

  • art. 2590 c.c.

    È citato nel primo motivo di ricorso come norma asseritamente violata, ma la Corte non ne fonda la decisione nel merito del motivo dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la valutazione del giudice di merito sulla novità e sulla sussistenza dei requisiti dell’invenzione non è sindacabile se sorretta da motivazione congrua; una censura che si risolva in mera rivalutazione del fatto è inammissibile.
  • L’ammissione di una riconvocazione del consulente tecnico d’ufficio per chiarimenti o supplemento di indagine rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e la mancata rinnovazione non integra, di per sé, error in procedendo.
  • Ai fini dell’equo premio per invenzione di azienda, il diritto del lavoratore sorge non solo quando il datore brevetta l’invenzione, ma anche quando la sfrutta in segretezza industriale.
  • L’utilizzazione in regime di segretezza non può essere desunta dalla sola collocazione fisica del macchinario in aree aziendali riservate: occorrono misure idonee anche a preservare la riservatezza delle informazioni tecniche che rendono possibile l’uso ripetuto dell’invenzione.
  • La tutela dei segreti commerciali richiede una protezione effettiva e ragionevolmente adeguata dell’informazione, non solo la limitazione dell’accesso al luogo materiale in cui il bene è impiegato.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioniBrevetti
RamiProcesso civileProprietà intellettuale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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