Cassazione Penale, Ordinanza n. 35199/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000 e rilevando l'assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Genova che aveva rigettato la sua opposizione all'espulsione disposta in sostituzione dell'esecuzione del residuo di pena. La pena residua riguardava una condanna per violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Secondo il ricorrente, il giudice di sorveglianza avrebbe motivato in modo erroneo sulla insussistenza della causa ostativa all'espulsione rappresentata dai legami familiari in Italia: egli sosteneva di avere un rapporto stretto con un cugino con cui avrebbe convissuto prima della detenzione, cugino che sarebbe regolarmente inserito nel territorio nazionale, e invocava anche una prognosi favorevole sulla propria rieducazione. La Corte ha ritenuto il ricorso generico e manifestamente infondato perché il ricorrente si era limitato a ribadire l'esistenza di un solo legame familiare con un cugino, senza provare la regolare presenza di quest'ultimo, la convivenza o uno stretto rapporto di frequentazione; inoltre non si confrontava con la valutazione dell'ordinanza impugnata, che aveva già ritenuto quel rapporto non sufficientemente stretto o significativo da prevalere, nel bilanciamento con la pericolosità sociale, sulle esigenze di tutela della collettività. La Corte ha anche osservato che tale rapporto non integra una causa ostativa all'espulsione ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 286/1998.
Norme richiamate
art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
consente l'espulsione quale misura sostitutiva dell'esecuzione del residuo di pena, come disposto nel caso concreto dal magistrato di sorveglianza.
costituisce il reato per il quale era stata irrogata la pena residua da eseguire o sostituire con l'espulsione.
viene richiamato per escludere che il rapporto con un cugino integri una causa ostativa all'espulsione.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
richiamata in tema di condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando il ricorso sia inammissibile e non emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione contro ordinanze del tribunale di sorveglianza, il motivo è inammissibile quando si limita a ribadire allegazioni di fatto già esaminate dal giudice a quo senza confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata.
- La deduzione di una causa ostativa all'espulsione fondata su legami familiari richiede allegazioni e riscontri concreti sulla consistenza del rapporto, sulla regolarità della presenza del congiunto in Italia e sull'effettiva convivenza o frequentazione; mere affermazioni non provate non sono sufficienti.
- Un rapporto familiare non dimostrato come stretto e significativo non prevale automaticamente sulle esigenze di tutela della collettività nel bilanciamento compiuto dal giudice di sorveglianza.
- La mera presenza di un parente collaterale nel territorio nazionale non integra di per sé una causa ostativa all'espulsione sostitutiva ai sensi della disciplina sull'immigrazione.
- In caso di ricorso inammissibile, può essere applicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando non risulti che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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