Cassazione Civile, Ordinanza n. 24397/2024 del 11/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la quantificazione del risarcimento dovuto per l'occupazione di un terreno già appartenente al de cuius della ricorrente, occupato per la realizzazione di interventi di piano di zona, con successiva adozione del decreto di esproprio. Dopo un primo contenzioso sul carattere illegittimo o meno della procedura, la Corte d'appello, nel giudizio di revocazione promosso dal Comune contro la sentenza di rinvio che aveva liquidato il danno, ha accolto parzialmente la revocazione ritenendo che nella decisione revocanda fosse incorso un errore di fatto: la somma già corrisposta dalle quietanze non era di € 3.435,24 complessivi, ma di € 3.435,24 per ciascuna delle quattro sorelle comproprietarie, quindi per un totale di € 13.740,96. La ricorrente ha quindi censurato: 1) la tardività dell'impugnazione per revocazione, sostenendo che la notifica dell'istanza di correzione di errore materiale avrebbe fatto decorrere il termine breve; 2) l'ammissibilità stessa della revocazione, per asserita confusione tra errore materiale ed errore revocatorio e per contestazione dell'assunto che la somma complessiva percepita non fosse controversa; 3) la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la sentenza avrebbe colmato lacune dell'atto introduttivo della revocazione; 4) l'erroneo regolamento delle spese, sostenendo che la compensazione avrebbe dovuto riguardare solo il giudizio di revocazione e non gli altri gradi; 5) la nullità per vizio di contraddittorio, in relazione alla dichiarazione di contumacia di alcuni intimati e alla ritualità della notificazione telematica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la notificazione di un'istanza di correzione di errore materiale non fa decorrere il termine breve per impugnare, trattandosi di procedimento amministrativo e non impugnatorio. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo per genericità e difetto di specificità, osservando che la critica si risolveva in una mera contrapposizione alla ricostruzione fattuale della Corte d'appello, senza adeguata illustrazione degli errori di diritto e senza puntuale indicazione degli atti processuali rilevanti. Ha respinto il quarto motivo in parte per infondatezza e in parte per inammissibilità, riconoscendo la correttezza della valutazione complessiva dell'esito del giudizio ai fini della compensazione parziale delle spese. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo per difetto di specificità e perché, in una controversia sulla quantificazione del danno tra comproprietari non litisconsorti necessari, l'eventuale vizio notificatorio nei confronti di alcuni intimati non incideva sulla validità della sentenza nei confronti della ricorrente. È stata inoltre disposta la statuizione sul contributo unificato aggiuntivo, mentre non sono state liquidate spese per il mancato deposito di controricorsi.
Norme richiamate
Il termine breve per impugnare non decorre dalla notifica di un'istanza di correzione di errore materiale, perché tale istanza non ha natura impugnatoria.
Richiamato dalla ricorrente in tema di formazione del giudicato e tempestività dell'impugnazione.
La revocazione per errore di fatto presuppone un errore percettivo risultante dagli atti o documenti di causa, distinto dal mero errore materiale.
La ricorrente lo invoca per sostenere che la Corte d'appello abbia trascurato contestazioni e risultanze documentali; la censura è stata ritenuta generica.
Richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso che la sentenza avesse pronunciato oltre la domanda revocatoria.
art. 366, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.
I motivi di ricorso devono essere specifici e autosufficienti; non basta una critica generica o la mera contrapposizione a una diversa lettura del fatto.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Le censure sono state dedotte come errori di diritto e vizi processuali, ma in parte sono state ritenute inammissibili o infondate per difetto di specificità.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo o a anomalie motivazionali di rilievo costituzionale.
Richiamato nel quinto motivo in relazione al contraddittorio nel giudizio di appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dichiarato l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- La notificazione di una richiesta di correzione di errore materiale della sentenza non equivale a notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, poiché il procedimento di correzione ha natura amministrativa e non impugnatoria.
- L'errore revocatorio è configurabile quando la decisione sia frutto di una svista percettiva immediatamente riscontrabile dal confronto tra sentenza e atti di causa; non va confuso con il mero errore materiale né con la diversa valutazione di fatti controversi.
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche, autosufficienti e corredate dall'indicazione puntuale degli atti rilevanti; una critica generica alla ricostruzione compiuta dal giudice di merito è inammissibile.
- La deduzione congiunta di vizi di violazione di legge e di errori processuali non esime il ricorrente dall'onere di spiegare, in diritto e con precisione, perché la soluzione adottata dal giudice sia erronea.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo della Cassazione sulla motivazione è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo o alle anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti, non potendo trasformarsi in un nuovo giudizio sul merito.
- In tema di spese, il giudice può valutare l'esito complessivo del processo e disporre la compensazione parziale quando ricorra reciproca soccombenza, anche se tale esito si è formato lungo più gradi e fasi del giudizio.
- L'eventuale vizio di notificazione nei confronti di soggetti non litisconsorti necessari non incide sulla validità della sentenza nei confronti della parte che ricorre, se la controversia non richiede la partecipazione di tutti i contitolari del rapporto sostanziale.
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