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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27886/2022 del 18/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per omissione di pronuncia e carenza motivazionale in relazione alla mancata valutazione della richiesta di concessione della seconda sospensione condizionale della pena ex art. 164, comma 4, cod. proc. pen.; dedotta errata applicazione dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e mancata motivazione sul rifiuto del beneficio richiesto, nonché prospettata la questione della non opposizione del condannato alla subordinazione del beneficio agli obblighi di cui all'art. 165 cod. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando l'omessa pronuncia della Corte di Appello sulla richiesta della sospensione condizionale della pena e la carenza motivazionale. Ha annullato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Salerno per nuovo giudizio affinché si pronunci espressamente, valutando la sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio ai sensi dell'art. 164, comma 4, cod. proc. pen. La Corte di Cassazione ha inoltre chiarito che non può sostituirsi ai giudici di merito nella valutazione prognostica richiesta dall'art. 164 cod. pen.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Riferita nella doglianza quale norma presumibilmente incorrettamente applicata dalla Corte territoriale; la questione riguarda l'adeguatezza della motivazione e la narrativa del provvedimento impugnato ai sensi delle forme previste per le motivazioni

  • art. 164, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale titolo giuridico per la richiesta di 'seconda' sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello debba valutare e pronunciare specificamente sulla domanda di riconoscimento del beneficio

  • art. 165 cod. pen.

    Disciplina gli obblighi cui la sospensione condizionale può essere subordinata; la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui la richiesta di nuova sospensione da parte di chi abbia già usufruito del beneficio implica la mancata opposizione alla subordinazione agli obblighi di cui all'art. 165, non richiedendo un consenso espresso

  • Sez. U., n. 22533 del 25/10/2018 (Salerno)

    Giurisprudenza di legittimità che afferma il 'dovere' del giudice di appello di decidere, con motivazione, sulle domande di benefici di legge; la mancata decisione senza motivazione è motivo di annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione

Massime di principio

  • Se il giudice d'appello omette di pronunciare su una specifica domanda di beneficio invocata dall'imputato, l'omissione configura un vizio di motivazione che legittima l'annullamento con rinvio.
  • La richiesta di una seconda sospensione condizionale da parte di chi ha già beneficiato in passato implica, se richiesta, la tacita accettazione della subordinazione agli obblighi di cui all'art. 165: non è necessario un consenso espresso dell'imputato.
  • La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nelle valutazioni di merito e prognostiche (es. sulla recidiva, pericolosità o sulla ricaduta del delitto); se tali valutazioni sono necessarie per decidere il beneficio, la causa deve essere rimessa al giudice di merito.
  • Il giudice d'appello ha il dovere di esaminare e motivare espressamente la concessione o il rifiuto dei benefici di legge richiesti dall'imputato; la motivazione deve rendere conto delle ragioni della decisione.
  • In sede di impugnazione, una formulazione della richiesta di beneficio da parte dell'imputato che non contempli opposizione alla subordinazione agli obblighi previsti dalla legge può essere interpretata come assenso implicito a tali condizioni.

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