Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31669/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2006, emesso in relazione alla plusvalenza derivante dalla cessione, da parte del contribuente, di un terreno edificabile sito in Corato e venduto a una società edile. Ai fini dell'imposta di registro la plusvalenza era stata definita in euro 634.030,00 e l'Ufficio aveva assunto tale valore anche per determinare il maggior reddito imponibile ai fini delle imposte dirette. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, mentre la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 67, comma 1, lett. b), e 68, commi 1 e 2, TUIR, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente disatteso il criterio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che consentirebbe di determinare la plusvalenza imponibile ai fini IRPEF sulla base del valore definito ai fini dell'imposta di registro. Il contribuente ha resistito, richiamando l'art. 5 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, norma interpretativa e retroattiva, secondo cui la plusvalenza da cessione di immobili e aziende non può essere accertata in via induttiva solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, occorrendo ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti; in difetto di tali elementi, l'accertamento del maggior corrispettivo non è consentito.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha osservato che la tesi dell'Ufficio, costruita sull'accertamento induttivo della plusvalenza mediante il solo richiamo al valore definito per l'imposta di registro, non poteva essere accolta alla luce dell'art. 5 del D.Lgs. n. 147/2015, norma interpretativa applicabile anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore. Poiché il ricorso non prospettava alcun ulteriore elemento causale idoneo a dimostrare un corrispettivo di cessione maggiore di quello dichiarato dal contribuente, la Cassazione ha rigettato il ricorso. Le spese sono state compensate, valorizzando il fatto che la norma sopravvenuta è intervenuta dopo la proposizione dell'appello dell'Ufficio. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato in capo all'Amministrazione ricorrente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di tassazione delle plusvalenze da cessione di immobili o terreni, il valore definito ai fini dell'imposta di registro non può, da solo, costituire base sufficiente per l'accertamento del maggior corrispettivo ai fini delle imposte dirette, occorrendo ulteriori elementi probatori.
  • La disposizione interpretativa sopravvenuta che esclude l'accertamento induttivo della plusvalenza fondato soltanto sul valore registro ha efficacia retroattiva e si applica anche ai giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore.
  • Quando l'Ufficio imposta la pretesa su un accertamento induttivo del maggior corrispettivo, deve allegare e dimostrare elementi ulteriori, gravi, precisi e concordanti; in mancanza, la ripresa fiscale non può essere accolta.
  • L'esclusione del raddoppio del contributo unificato per le amministrazioni pubbliche si giustifica in ragione della natura tributaria dell'onere e dell'impossibilità che lo Stato sia contemporaneamente debitore e creditore di se stesso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.