Cassazione Civile, Ordinanza n. 31669/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2006, emesso in relazione alla plusvalenza derivante dalla cessione, da parte del contribuente, di un terreno edificabile sito in Corato e venduto a una società edile. Ai fini dell'imposta di registro la plusvalenza era stata definita in euro 634.030,00 e l'Ufficio aveva assunto tale valore anche per determinare il maggior reddito imponibile ai fini delle imposte dirette. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, mentre la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 67, comma 1, lett. b), e 68, commi 1 e 2, TUIR, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente disatteso il criterio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che consentirebbe di determinare la plusvalenza imponibile ai fini IRPEF sulla base del valore definito ai fini dell'imposta di registro. Il contribuente ha resistito, richiamando l'art. 5 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, norma interpretativa e retroattiva, secondo cui la plusvalenza da cessione di immobili e aziende non può essere accertata in via induttiva solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, occorrendo ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti; in difetto di tali elementi, l'accertamento del maggior corrispettivo non è consentito.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha osservato che la tesi dell'Ufficio, costruita sull'accertamento induttivo della plusvalenza mediante il solo richiamo al valore definito per l'imposta di registro, non poteva essere accolta alla luce dell'art. 5 del D.Lgs. n. 147/2015, norma interpretativa applicabile anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore. Poiché il ricorso non prospettava alcun ulteriore elemento causale idoneo a dimostrare un corrispettivo di cessione maggiore di quello dichiarato dal contribuente, la Cassazione ha rigettato il ricorso. Le spese sono state compensate, valorizzando il fatto che la norma sopravvenuta è intervenuta dopo la proposizione dell'appello dell'Ufficio. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato in capo all'Amministrazione ricorrente.
Norme richiamate
art. 67, comma 1, lett. b), TUIR
richiamato come norma violata nel motivo di ricorso; disciplina la tassazione delle plusvalenze da cessione di terreni edificabili.
richiamato come norma violata nel motivo di ricorso; riguarda il criterio di determinazione della plusvalenza imponibile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicata come norma processuale posta a fondamento del motivo per violazione di legge.
art. 5, D.Lgs. n. 147 del 14 settembre 2015
norma interpretativa e retroattiva; esclude che la plusvalenza possa essere determinata in via induttiva solo sulla base del valore accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, richiedendo ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato a carico dell'Amministrazione ricorrente.
Massime di principio
- In tema di tassazione delle plusvalenze da cessione di immobili o terreni, il valore definito ai fini dell'imposta di registro non può, da solo, costituire base sufficiente per l'accertamento del maggior corrispettivo ai fini delle imposte dirette, occorrendo ulteriori elementi probatori.
- La disposizione interpretativa sopravvenuta che esclude l'accertamento induttivo della plusvalenza fondato soltanto sul valore registro ha efficacia retroattiva e si applica anche ai giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore.
- Quando l'Ufficio imposta la pretesa su un accertamento induttivo del maggior corrispettivo, deve allegare e dimostrare elementi ulteriori, gravi, precisi e concordanti; in mancanza, la ripresa fiscale non può essere accolta.
- L'esclusione del raddoppio del contributo unificato per le amministrazioni pubbliche si giustifica in ragione della natura tributaria dell'onere e dell'impossibilità che lo Stato sia contemporaneamente debitore e creditore di se stesso.
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