Cassazione Penale, Sentenza n. 19488/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 81, 624, 624-bis, 625, 61 n.2 c.p., con contestazione che l'aggravante teleologica sarebbe stata erroneamente riferita al reato sub B) anziché al reato sub A) (furto delle chiavi) che sarebbe stato funzionale al successivo furto in abitazione; 2) violazione dell'art. 62, comma 1, n.6 c.p., per mancato riconoscimento dell'attenuante della riparazione del danno nonostante l'invio di assegno circolare di 1.000 euro; 3) falsa applicazione dell'art. 133 c.p. e violazione del divieto di reformatio in peius in relazione alla determinazione della pena dopo che il reato sub A) è stato dichiarato non procedibile. Il Procuratore generale aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che, pur essendo corretta la censura formale circa la collocazione dell'aggravante teleologica, si è trattato di un errore materiale che non ha inciso sul costrutto probatorio e difensivo né sul trattamento sanzionatorio; quindi il motivo è manifestamente infondato. Sul secondo motivo ha ritenuto il motivo generico e insufficiente a scalfire la valutazione di merito che ha ritenuto la somma inviata (1.000 euro, non incassata) non idonea a provare la riparazione integrale o il ravvedimento idoneo a giustificare l'attenuante. Sul terzo motivo ha ritenuto la censura generica e che la Corte d'appello non ha violato il divieto di reformatio in peius: la rideterminazione della pena ha semplicemente sottratto la pena relativa al reato divenuto improcedibile, senza aggravare la posizione del ricorrente. Tutti i motivi sono stati dichiarati inammissibili; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato nell'ambito della ricostruzione delle circostanze aggravanti; la Corte ha ritenuto che l'errore materiale nella collocazione dell'aggravante non inficia la validità del giudizio se la circostanza è stata comunque valutata nel merito
Norma sul furto; utilizzata per qualificare i reati contestati (sottrazione chiavi e furto in abitazione) e per collegare la sussistenza dell'aggravante teleologica
Richiamata in relazione alla fattispecie del reato di furto commesso in abitazione o con particolari modalità, partecipando alla valutazione della gravità del fatto
Norma sulle pene del furto; richiamata nel quadro della determinazione del trattamento sanzionatorio
Richiamato in riferimento alle circostanze aggravanti (nesso teleologico); la Corte ha valutato che l'aggravante, pur materialmente collocata in modo errato, è stata comunque valutata nel suo contenuto e non pregiudica la decisione
Norma che prevede l'attenuante per la riparazione del danno; la Corte ha interpretato che il semplice invio di una somma non incassata e di modesta entità rispetto al danno non prova adeguatamente il ravvedimento per ottenere l'attenuante, lasciando al giudice di merito ampia discrezionalità nella valutazione
Norma sulla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto infondato il rilievo generico del ricorrente, osservando che la Corte d'appello ha motivato la congruità della pena condividendo la valutazione del primo grado
Norma che tutela il divieto di reformatio in peius; la Corte ha ritenuto che non è stata violata poiché la modifica della pena ha comportato solo la sottrazione della pena relativa al reato divenuto improcedibile e non un aggravamento della posizione del ricorrente
Massime di principio
- Un errore materiale nella indicazione di quale capo di imputazione sia gravato da una circostanza aggravante non annulla automaticamente la decisione se la circostanza è stata comunque valutata nel merito e la difesa ha potuto esercitare le proprie tutele: conta la sostanza dell'accertamento, non solo la collocazione formale
- Per il riconoscimento dell'attenuante della riparazione del danno il giudice di merito ha ampia discrezionalità: è necessario dimostrare che la riparazione sia effettiva e significativa rispetto al danno e che provi un ravvedimento reale; l'invio di una somma non incassata o di entità modesta può non essere ritenuto sufficiente
- I motivi di cassazione esposti in termini generici o meramente assertivi senza affrontare il nucleo argomentativo della motivazione di merito sono inammissibili o destinati a fallire: occorre criticare puntualmente le ragioni giuridiche e probatorie espresse dal giudice
- La violazione del divieto di reformatio in peius non sussiste quando la modifica della pena in appello consiste nella mera sottrazione della pena riferibile a un reato divenuto improcedibile o estinto, purché non comporti un peggioramento del trattamento sanzionatorio per l'imputato
- Chi impugna sul punto della determinazione della pena deve dimostrare concretamente l'errore di calcolo o di diritto e non limitarsi a prospettare una discrepanza formale rispetto alla determinazione adottata in primo grado
- Nel valutare attenuanti e circostanze il giudice può valorizzare sia elementi formali (es. incasso di somme) sia elementi sostanziali (entità del danno rispetto alla somma versata, tempestività, volontà effettiva di riparare); l'assenza di prova dell'effettivo risarcimento è rilevante
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