Cassazione Civile, Ordinanza n. 18332/2025 del 04/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di processo verbale di constatazione dell'Agenzia delle Dogane, l'amministrazione finanziaria notificava a una società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006, recuperando a tassazione, ai fini IRES e IRAP, costi registrati ma non documentati per euro 117.850,00 e, ai fini IVA, importi ritenuti indebitamente detratti, in relazione ad alcune operazioni di acquisto e vendita di autovetture. La CTP respingeva il ricorso della società, ma la CTR accoglieva l'appello della contribuente ritenendo copiosa la documentazione prodotta idonea a dimostrare effettività dei pagamenti e dei costi. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando nullità della sentenza d'appello per violazione dell'art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sul rilievo che la CTR avrebbe reso una motivazione meramente apparente e generica, priva di reale esame dei rilievi 4, 5 e 6 dell'avviso di accertamento e tale da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito. La contribuente resisteva con controricorso.
La decisione
La Corte ha escluso preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità, ritenendo sufficientemente comprensibile, dalla narrativa, la vicenda processuale. Nel merito ha ritenuto fondato l'unico motivo: la CTR non aveva fornito una motivazione effettiva sui rilievi contestati, limitandosi ad affermazioni tautologiche sulla idoneità della documentazione prodotta, senza confrontarsi con le specifiche contestazioni dell'Ufficio. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
il principio di specificità del ricorso per cassazione richiede l'indicazione della rubrica del motivo, l'esposizione puntuale delle ragioni e delle considerazioni che giustificano la cassazione della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è il parametro processuale invocato per la nullità della sentenza derivante da motivazione apparente o mancante.
art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. n. 546/1992
la sentenza della giustizia tributaria deve contenere una motivazione idonea a dare conto della decisione; la sua carenza integra nullità.
art. 111, comma 6, Cost.
il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al controllo del rispetto del minimo costituzionale; è censurabile la motivazione totalmente mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.
art. 54 del d.l. n. 83 del 2012
ha riformulato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., restringendo il controllo di legittimità sulla motivazione.
ha costituito il rito camerale di trattazione del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il difetto di specificità non sussiste quando dalla narrativa del ricorso sia comunque possibile comprendere la vicenda processuale e l'oggetto della censura.
- La motivazione è meramente apparente quando il giudice si limita a formule generiche o tautologiche senza confrontarsi con i rilievi specifici delle parti e senza rendere percepibile l'iter logico della decisione.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non sono più deducibili insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma resta denunciabile la violazione del minimo costituzionale della motivazione nei casi di mancanza assoluta, apparenza, contrasto irriducibile o incomprensibilità.
- In tema di IVA, quando l'Amministrazione contesta operazioni oggettivamente inesistenti, il contribuente non può limitarsi a esibire fatture, scritture formali o mezzi di pagamento, dovendo provare l'effettiva esistenza delle operazioni ai fini della detrazione e della deduzione dei costi.
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