Cassazione Penale, Ordinanza n. 23088/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, resa a seguito di applicazione della pena, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale di Bologna emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., che aveva applicato la pena per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale. I motivi di ricorso riguardavano, da un lato, il giudizio di responsabilità e, dall'altro, con riferimento al delitto di cui all'art. 337 c.p., la qualificazione giuridica dei fatti. La Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze: la richiesta di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è stata reputata non consentita nel giudizio conseguente a patteggiamento, mentre la censura sulla qualificazione giuridica è stata considerata del tutto generica.
Norme richiamate
richiamato come base del procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti.
richiamato implicitamente dall'espressione "artt. 444 e ss. cod. proc. pen." per il regime del patteggiamento.
la richiesta di proscioglimento è stata ritenuta non consentita in sede di ricorso avverso sentenza di patteggiamento.
norma evocata in relazione alla censura sulla qualificazione giuridica dei fatti, riferita al reato di resistenza a pubblico ufficiale.
norma richiamata tra i reati oggetto della sentenza di patteggiamento, in relazione all'oltraggio a pubblico ufficiale.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento non sono proponibili censure che mirino a ottenere un proscioglimento ex art. 129 c.p.p., se tali doglianze risultano incompatibili con la struttura e i limiti dell'applicazione della pena su richiesta.
- Le doglianze sulla qualificazione giuridica del fatto devono essere formulate in modo specifico e non generico; in mancanza di una puntuale critica, il motivo è inammissibile.
- Quando i motivi di ricorso sono inammissibili, la Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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