Ordinanza n. 47/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: - del provvedimento prot. nr.-OMISSIS- Servizio Sovrintendenti Ass.Ag Prot: -OMISSIS-del 02/01/2026 con il quale il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato – Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti ha respinto l’istanza volta ad ottenere l’assegnazione temporanea ex art. 42 bis d. lgs. 26.03.2001 n. 151;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001
Esito
Favorevole al ricorrente (agente di polizia)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego dell'istanza di assegnazione temporanea presso la Sottosezione della Polizia Ferroviaria di Villa Literno o presso il Commissariato di P.S. di Casal di Principe, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha dedotto un deficit istruttorio e motivazionale, sostenendo che le ragioni indicate dall'Amministrazione non integrassero motivate esigenze organiche o di servizio idonee a giustificare il rigetto. Il diniego era fondato sul richiamo alle esigenze di pubblica sicurezza connesse alle attività mercantili presso il porto di Gioia Tauro, esposto all'interesse della criminalità organizzata. Il ricorrente ha evidenziato, tuttavia, l'assenza di una specifica allegazione circa lo svolgimento da parte sua di mansioni di primaria importanza connesse all'attività portuale, nonché l'esubero di personale presso il Commissariato di Gioia Tauro e la carenza di organico presso entrambe le sedi richieste. Ai fini del periculum in mora sono state valorizzate l'età del figlio minore e la situazione lavorativa della moglie, dipendente a tempo pieno e indeterminato.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, ravvisando prima facie un deficit istruttorio e motivazionale nel diniego. Le generiche esigenze di pubblica sicurezza riferite al porto di Gioia Tauro non sono state ritenute sufficienti, in assenza di elementi specifici sulle mansioni concretamente svolte dal ricorrente e considerato l'esubero di 36 agenti presso la sede di provenienza, a fronte delle carenze di organico di 4 agenti presso la Sottosezione della Polizia Ferroviaria di Villa Literno e di 1 agente presso il Commissariato di P.S. di Casal di Principe. Il Collegio ha ritenuto plausibile che anche le sedi richieste presentassero esigenze di contrasto alla criminalità, inclusa quella organizzata. È stato inoltre ritenuto sussistente il periculum in mora in relazione alla necessità di tutela della situazione familiare, tenuto conto dell'età del figlio e dell'occupazione stabile e a tempo pieno della moglie. La domanda cautelare è stata accolta e il Ministero è stato ordinato di procedere, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, all'assegnazione temporanea del ricorrente presso una delle due sedi indicate. La trattazione del merito è stata fissata al 18 novembre 2026 e le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Costituisce la base normativa dell'istanza di assegnazione temporanea per esigenze familiari.
art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017
motivate esigenze organiche o di servizio
Le motivate esigenze organiche o di servizio rappresentano il presupposto che può legittimare il rigetto dell'istanza di assegnazione temporanea; il loro richiamo deve essere sorretto da una motivazione e da un'istruttoria specifiche.
art. 40, comma 1, lett. q), d.lgs. 172/2019
Ha introdotto nell'art. 45 del d.lgs. 95/2017 il comma 31-bis richiamato dal giudice.
Disciplina la tutela cautelare collegiale applicata dal TAR.
Massime di principio
- Il diniego di assegnazione temporanea di un appartenente alla Polizia di Stato non può fondarsi sul generico richiamo a esigenze di pubblica sicurezza o alla rilevanza criminale del territorio di provenienza: le motivate esigenze organiche o di servizio devono essere specificamente riferite alla posizione, alle mansioni concretamente svolte e all'effettiva situazione degli organici.
- Nel valutare un'istanza di assegnazione temporanea, l'Amministrazione deve considerare comparativamente l'organico della sede di provenienza e quello delle sedi richieste; l'esistenza di un esubero nella sede di provenienza e di carenze nelle sedi di destinazione può rendere insufficiente una motivazione basata su esigenze generiche di servizio.
- Ai fini della tutela cautelare, il fumus boni iuris può sussistere quando il provvedimento di diniego non esplicita elementi istruttori specifici idonei a dimostrare le esigenze organiche o di servizio ostative all'assegnazione.
- Il periculum in mora nell'impugnazione del diniego di assegnazione temporanea può essere desunto dalla concreta situazione familiare del dipendente, valutando congiuntamente l'età del figlio minore e l'impossibilità, documentata, dell'altro genitore di assicurare una diversa organizzazione lavorativa.
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