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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25707/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato di gas metano. Il primo motivo denunciava violazione di legge per la ritenuta esistenza di una valida querela, sostenendo l'assenza di una volontà punitiva sufficientemente esplicitata dalla persona offesa. Il secondo motivo deduceva vizio di motivazione sull'accertamento della residenza di uno degli imputati, assumendo rilevanza del dato ai fini della sua posizione nel fatto contestato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla querela, perché nell'atto di querela era chiaramente espressa la volontà punitiva verso gli autori del fatto. Ha dichiarato indeducibile il motivo sulla residenza, poiché non era stato prospettato in appello e, comunque, il dato formale della residenza era irrilevante rispetto alla titolarità del contratto di locazione dell'immobile e all'effettiva convivenza con l'altra imputata, titolare delle utenze. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    richiamato implicitamente dal riferimento al furto aggravato come titolo di reato contestato e confermato in appello

  • art. 625 c.p.

    richiamato implicitamente per l'aggravamento del furto di gas metano

  • art. 591 c.p.p.

    la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 606 c.p.p.

    il motivo sulla residenza è stato ritenuto indeducibile perché non prospettato con i motivi di appello; il controllo di legittimità non può essere fondato su questioni nuove

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che introduca questioni non devolute con l'appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio nei limiti consentiti.
  • Ai fini della valida proposizione della querela è sufficiente che dall'atto emerga in modo chiaro la volontà della persona offesa di perseguire penalmente gli autori del fatto, senza necessità di formule sacramentali.
  • In presenza di elementi sostanziali come la titolarità del contratto di locazione e l'effettiva convivenza nell'immobile, il dato formale della residenza anagrafica può risultare giuridicamente irrilevante se non incide sull'accertamento del fatto.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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