Cassazione Penale, Sentenza n. 46234/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del GIP che, con rito abbreviato, ha condannato Cazzago a un anno di reclusione con beneficio della sospensione condizionale della pena e non ha disposto la confisca del profitto. I motivi di ricorso erano: (1) concessione illegittima della sospensione condizionale nonostante una precedente condanna irrevocabile a 1 anno e 4 mesi, che cumulata con la nuova pena supera il limite di due anni previsto dall'art. 164 cod. pen.; (2) omissione della statuizione sulla confisca del profitto del reato, obbligatoria ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n. 74/2000.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che concedeva la sospensione condizionale della pena (beneficio eliminato) in quanto il cumulo con la precedente pena irrevocabile supera il limite di due anni. Ha inoltre disposto il rinvio al Tribunale di Brescia relativamente all'omessa statuizione sulla confisca, ritenendo obbligatoria la confisca del profitto del reato ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n. 74/2000.
Norme richiamate
limite di massima della pena per la concessione della sospensione condizionale (due anni)
La Corte ha interpretato che il limite di due anni per la fruizione della sospensione condizionale deve tener conto delle pene detentive già irrevocabilmente inflitte: la precedente condanna a un anno e quattro mesi, cumulata con la nuova pena di un anno, impedisce la seconda concessione del beneficio.
art. 445, comma 2, cod. proc. pen.
estinzione degli effetti penali dopo il decorso del termine previsto per la sentenza di applicazione della pena
La Cassazione ha precisato che l'estinzione degli effetti penali prevista dall'art. 445, comma 2, non esclude il conteggio della precedente pena detentiva ai fini del limite previsto per la sospensione condizionale quando la sanzione applicata era detentiva; cioè l'operatività del limite per la reiterabilità del beneficio non è eliminata dall'estinzione ex art. 445 qualora la pena fosse detentiva.
obbligo di confisca del profitto del reato (diretta o per equivalente)
La Corte ha ritenuto che la norma impone l'obbligo di pronunciare la confisca del profitto del reato anche in caso di applicazione della pena su richiesta (abbreviato/ patteggiamento), pertanto l'omessa statuizione sulla confisca giustifica il rinvio per nuovo giudizio sul punto.
richiamato in relazione ai limiti per la concedibilità della sospensione condizionale
Richiamata per confermare che il calcolo e la valutazione della concedibilità del beneficio devono rispettare i limiti di cumulabilità delle pene detentive previsti dalla disciplina penale.
Massime di principio
- La sospensione condizionale della pena non può essere concessa se, cumulando la nuova pena con precedenti pene detentive irrevocabili, si supera il limite massimo stabilito dalla legge (due anni).
- Una precedente sentenza che abbia applicato una pena detentiva conta ai fini del calcolo del limite per la sospensione anche se, per effetto dell'art. 445 cod. proc. pen., alcuni effetti si siano estinti; l'estinzione non vale ad escludere il conteggio della pena detentiva ai fini del limite per la reiterabilità del beneficio.
- Quando una norma speciale (qui art. 12 d.lgs. 74/2000) impone la confisca del profitto del reato, il giudice deve pronunciarla anche nell'ipotesi di applicazione della pena su richiesta; l'omissione è motivo di annullamento con rinvio.
- La Cassazione, se rileva vizî parziali (es. concessione illegittima di un beneficio o omissione di statuizioni obbligatorie), provvede ad annullare le parti viziati e a disporre il rinvio limitatamente ai profili da rinnovare, senza necessariamente rimettere in discussione l'intera decisione di merito.
- In situazioni analoghe occorre verificare sempre lo storico delle condanne irrevocabili dell'imputato e l'applicabilità di disposizioni speciali sulla confisca prima di concedere benefici come la sospensione condizionale.
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