Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 26127/2026 del 13/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Rimane ferma la conferma della responsabilità per furto aggravato già affermata nei gradi di merito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge, sostenendo che il fatto dovesse essere riqualificato come tentato furto e non come furto consumato, perché egli era stato fermato quando si trovava ancora all'interno dell'abitacolo dell'autovettura e, quindi, prima di aver conseguito l'autonoma disponibilità della refurtiva. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che, secondo giurisprudenza consolidata, il furto è consumato quando l'agente si sia impossessato della cosa anche solo per un breve tempo, con effettiva disponibilità autonoma del bene, ancorché sia poi costretto ad abbandonarlo per l'intervento dell'avente diritto o della polizia. Nel caso concreto, l'imputato era stato fermato dopo essere sceso dall'autovettura, sicché poteva ritenersi che avesse già acquisito, seppur per breve tempo, la piena disponibilità dei beni sottratti.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Il furto si considera consumato quando l'agente consegue l'impossessamento della cosa con autonoma disponibilità, anche se solo per un tempo brevissimo; non è sufficiente che l'agente sia ancora nel luogo del fatto o venga subito fermato.

  • art. 625 c.p.

    La decisione presuppone la configurazione del furto aggravato già accertata nei gradi di merito e non rimessa in discussione dalla censura difensiva.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Ai fini della distinzione tra furto consumato e tentato, il momento consumativo coincide con il conseguimento da parte dell'agente della piena e autonoma disponibilità della refurtiva, anche se tale disponibilità sia solo momentanea.
  • Non è sufficiente, per escludere la consumazione del furto, che l'agente venga fermato poco dopo o che si trovi ancora nei pressi del luogo della sottrazione, se ha già esercitato un potere di fatto sul bene sottratto.
  • La mera contestazione del fatto che l'autore sia stato bloccato prima di allontanarsi non basta a integrare il tentativo quando dagli accertamenti risulti già avvenuto l'impossessamento della cosa.
  • Quando il ricorso si risolve nella riproposizione di un orientamento incompatibile con la giurisprudenza consolidata e con l'accertamento in fatto compiuto nei gradi di merito, può essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiTentativo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.