Cassazione Penale, Ordinanza n. 39637/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure fossero meramente fattuali e volte a ottenere una rivalutazione del merito già compiutamente esaminato dal Tribunale di sorveglianza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando ipotesi di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il condannato ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Napoli aveva respinto la richiesta di concessione delle misure alternative alla detenzione. Nel ricorso sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che il giudice di merito avrebbe valutato in modo errato i dati fattuali relativi alle condotte tenute, alla personalità e alla pericolosità sociale del richiedente, nonché all'adeguatezza delle misure richieste. La Corte rileva però che le doglianze si risolvono nella richiesta di una nuova valutazione del merito: il Tribunale aveva infatti valorizzato la gravità della condotta di promotore di un'associazione criminale ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990, la prosecuzione di tale condotta fino al 2023, l'applicazione di una misura cautelare e una condanna non definitiva a sette anni, l'assenza di elementi atti a dimostrare l'interruzione dei rapporti con il sodalizio, nonché l'insufficienza della mera sottoposizione agli arresti domiciliari senza rimarchevoli segnali positivi nell'ultimo periodo. Il ricorrente si era limitato a riproporre gli stessi elementi già esaminati dal giudice di sorveglianza, lamentando genericamente una mancata considerazione della personalità senza indicare specificamente quali dati fossero stati trascurati.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La condotta valorizzata dal Tribunale di sorveglianza riguarda la partecipazione/promozione di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, utilizzata come indice di gravità e di perdurante pericolosità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso provvedimenti in materia di sorveglianza, non è consentita una mera riproposizione di censure di fatto già esaminate dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata sia completa e логicamente coerente.
- Il diniego delle misure alternative può essere legittimamente fondato sulla gravità della condotta criminosa, sulla mancata prova dell'interruzione dei rapporti con il sodalizio criminale e sull'assenza di elementi positivi recenti idonei a smentire la pericolosità sociale.
- La denuncia di vizio motivazionale deve indicare specificamente quali elementi decisivi sarebbero stati trascurati; una critica generica alla valutazione della personalità non è sufficiente a scardinare la decisione di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo esonero, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39574/2025 del 10/12/2025
- ordinanza_penale · 10 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39581/2025 del 10/12/2025
- ordinanza_penale · 10 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39584/2025 del 10/12/2025
- ordinanza_penale · 10 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39585/2025 del 10/12/2025
- ordinanza_penale · 10 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39586/2025 del 10/12/2025
- ordinanza_penale · 10 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39587/2025 del 10/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →