Cassazione Civile, Ordinanza n. 36161/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, per l’anno d’imposta 2005, IRES, IRAP e IVA in relazione all’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. La società contribuente aveva ottenuto ragione in primo grado, ma la Commissione tributaria regionale aveva poi accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate limitatamente alla detrazione IVA, ritenendo dimostrata la consapevolezza della contribuente di partecipare a una frode carosello, nella quale era coinvolta una ditta individuale qualificata come cartiera. In cassazione la società deduceva, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo: le dichiarazioni di un teste che, a suo dire, avrebbero smentito l’assunto della CTR secondo cui la ditta sarebbe stata una mera cartiera priva di struttura organizzativa e gestita solo da un soggetto. Sosteneva quindi che il giudice di merito avesse trascurato elementi idonei a escludere la natura fittizia dell’operatore economico coinvolto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, formalmente costruita come omesso esame di un fatto decisivo, mirasse in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio e a contrapporre una lettura alternativa dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito. La CTR, infatti, aveva esaminato anche le dichiarazioni richiamate dalla ricorrente e le aveva valutate nel quadro complessivo delle prove, tra cui le indagini della Guardia di Finanza che avevano evidenziato l’assenza di adeguata struttura organizzativa, la mancanza di locali idonei, il mancato versamento di imposte e il ruolo di mero prestanome del titolare formale. La Corte ha quindi ribadito che non è consentito in cassazione riesaminare il merito della controversia né rivalutare l’attendibilità delle prove. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dopo la riformulazione del 2012, consente solo di denunciare l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non copre la mera contestazione della valutazione delle prove o la richiesta di una diversa ricostruzione del merito
richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata secondo il rito semplificato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è ammesso trasformare il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove; il controllo di legittimità resta limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo effettivamente discusso.
- L’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
- Il giudice di merito può fondare il proprio convincimento sulle prove ritenute più attendibili, senza dover esaminare analiticamente tutte le allegazioni e tutte le risultanze probatorie, purché la motivazione sia logicamente sufficiente.
- Quando la sentenza di merito abbia ricostruito in modo coerente la natura fittizia di un operatore economico e la consapevolezza del contribuente nella frode, la censura che si limiti a contestare tale apprezzamento è inammissibile in cassazione.
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