Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3591/2022 del 01/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere emessa dal GIP. Il ricorrente deduceva plurimi vizi: carenza di motivazione sulla gravità indiziaria e sulla affectio societatis e sul ruolo apicale attribuito; errata qualificazione del delitto di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.); mancata prova del suo ruolo di amministratore di fatto; presunta illegittimità dell'acquisizione di un file excel tramite captatore informatico (perquisizione informatica non autorizzata) con conseguente inutilizzabilità della prova; e infine assenza o non attualità delle esigenze cautelari (rischio di reiterazione e inquinamento probatorio) e mancata considerazione di misure meno afflittive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto congrua e sufficientemente motivata l'ordinanza del Tribunale del riesame quanto alla gravità indiziaria e al ruolo centrale del Romeo nella struttura delinquenziale, avvalorando la rilevanza degli episodi specifici (ricezione di "storni" per Euro 30.600 e acquisizione del deposito di Ceprano). Ha confermato che, nella fase cautelare, gli elementi indiziari sul reimpiego di proventi illeciti sono idonei a sostenere l'imputazione di autoriciclaggio. Ha inoltre escluso l'illegittimità della captazione informatica, ritenendo che il file excel sia stato «fotografato» in fieri dal captatore e quindi acquisito come intercettazione di dati comunicativi, non come perquisizione. Infine ha ritenuto adeguate e attuali le esigenze cautelari (rischio di reiterazione e di inquinamento probatorio) e ha confermato la necessità della custodia in carcere. Condanna del ricorrente alle spese processuali; nessuna immediata remissione in libertà e trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    regola la competenza del tribunale del riesame, qui richiamata come titolo dell'atto impugnato

  • art. 274 lett. a) e c) cod. proc. pen.

    indica le esigenze cautelari che giustificano la custodia (pericolo di reiterazione e inquinamento probatorio), ritenute sussistenti nel caso concreto

  • art. 648-ter.1 cod. pen.

    norma sull'autoriciclaggio: la Corte ha ritenuto che, allo stadio cautelare, gli elementi indiziari descritti (storni e reimpieghi aziendali) fossero sufficienti a sostenere la contestazione

  • art. 247 comma 1-bis cod. proc. pen.

    disciplina la perquisizione informatica; la Corte ha escluso la qualificazione dell'operazione come perquisizione, ritenendo la captazione del file come intercettazione di dati in fieri

  • art. 191 cod. proc. pen.

    principio di inutilizzabilità delle prove acquisite mediante violazione di garanzie: la censura difensiva è stata rigettata perché non si è riscontrata violazione applicabile

  • art. 266-bis cod. proc. pen.

    norma sulle intercettazioni di comunicazioni informatiche; la Corte ha richiamato la possibilità di captazione tramite captatore informatico quando si tratta di dati comunicativi in corso di formazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata nei confronti del ricorrente

Massime di principio

  • La partecipazione anche a singoli episodi significativi dell'attività delittuosa organizzata può costituire, allo stadio cautelare, elemento indiziario rilevante per l'appartenenza all'associazione, se la condotta del soggetto ne rivela un ruolo operativo nel sodalizio.
  • Al livello cautelare il giudice valuta la qualifica di delitti complessi (es. autoriciclaggio) sulla base della qualificata probabilità di colpevolezza; carenze probatorie proprie del dibattimento non escludono necessariamente la sussistenza dell'indizio alla fase cautelare.
  • L'uso di captatori informatici (trojan) può essere considerato legittimo come intercettazione di dati "in fieri" quando la captazione riprende comunicazioni o schermate durante la loro formazione, anziché estrarre documenti preesistenti dal supporto, e pertanto non sempre integra una perquisizione informatica non autorizzata.
  • La sussistenza del rischio di reiterazione del reato può essere desunta non solo dalla condotta passata ma anche dalla permanenza della disponibilità di mezzi e risorse utilizzabili per attività illecite e dalla possibilità di avvalersi di terzi fiduciari; questo può giustificare misure afflittive quando sussistono concrete esigenze di prevenzione.
  • Il rischio di inquinamento probatorio deve essere valutato considerando le indagini future necessarie (accertamenti contabili, bancari, amministrativi): se la prova acquisita è ancora prevalentemente telefonica/intercettiva e sono necessari approfondimenti, il mantenimento della custodia può essere ritenuto proporzionato.
  • La scelta di misure cautelari più gravi rispetto a quelle alternative deve essere motivata sulle concrete esigenze di impedire collegamenti criminogeni e tutelare l'esito delle indagini; la mera affermazione astratta non è sufficiente, ma motivazioni ancorate a elementi fattuali e contestuali sono sufficienti in sede di riesame.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.