Cassazione Penale, Ordinanza n. 29994/2025 del 29/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per fatti di resistenza, lamentando in sostanza: la rivalutazione del giudizio di responsabilità e dei profili soggettivi già esaminati dai giudici di merito; la mancata considerazione di alcuni aspetti favorevoli, in particolare la continuazione tra i fatti e le circostanze attenuanti generiche, già riconosciute in primo grado; la dedotta erroneità del giudizio di equivalenza tra circostanze, prospettato però in modo generico; e il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ritenuto ingiustificato dalla difesa. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure si risolvessero in una contestazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e che la motivazione della sentenza impugnata fosse congrua e immune da manifeste illogicità, anche quanto alla valutazione dell'intensità del dolo e alla valenza ostativa della recidiva contestata e ritenuta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi non erano proponibili in sede di legittimità perché diretti a rimettere in discussione il giudizio di responsabilità e le valutazioni di merito già compiutamente affrontate dalla Corte territoriale con motivazione corretta, coerente e non illogica. Ha inoltre ritenuto generiche e comunque manifestamente infondate le doglianze sul bilanciamento delle circostanze, osservando che la recidiva ex art. 99, comma 4, c.p. costituiva elemento ostativo. Quanto al diniego dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p., ha giudicato la motivazione della sentenza impugnata adeguata, poiché fondata sull'intensità del dolo e su considerazioni già svolte in primo grado. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa in base a valutazioni di merito che valorizzino l'intensità del dolo e la complessiva offensività della condotta, se sorrette da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni economiche previste dalla norma, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La recidiva contestata e ritenuta è stata valorizzata come elemento ostativo nel giudizio di equivalenza tra circostanze.
La decisione richiama in generale il limite del sindacato di legittimità, escludendo la possibilità di una nuova valutazione del merito in cassazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del fatto, della responsabilità o del profilo soggettivo già scrutinati dai giudici di merito, quando la motivazione della sentenza impugnata sia coerente e immune da manifesta illogicità.
- Le doglianze sul bilanciamento tra circostanze devono essere specifiche e supportate da argomenti non meramente assertivi; in presenza di recidiva ritenuta ai sensi dell'art. 99, comma 4, c.p., il giudizio di equivalenza può essere correttamente risolto in senso ostativo.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimo se il giudice di merito lo fonda su elementi concreti, come l'intensità del dolo e la complessiva gravità della condotta, con motivazione adeguata e non apparente.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono necessariamente le statuizioni accessorie previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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