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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29972/2025 del 29/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, applicando le conseguenze previste per l'inammissibilità del ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 14/11/2024. Dal testo emerge che le censure riguardavano asserite violazioni di legge e carenze motivazionali in relazione all'applicabilità dell'art. 129 c.p.p. Tuttavia, la Corte di cassazione ha rilevato che tali doglianze erano formulate in modo generico, senza una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto poste a fondamento della richiesta e senza congrui riferimenti alla motivazione del provvedimento impugnato.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    È richiamato come parametro della doglianza difensiva, ma la Corte rileva che le censure sulla sua applicabilità non sono state sviluppate con specifiche argomentazioni di diritto né con adeguato confronto con la motivazione impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    Viene indicato come base normativa delle conseguenze economiche derivanti dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze si risolvono in affermazioni generiche di violazione di legge o di vizio motivazionale, senza una specifica e argomentata critica alla decisione impugnata.
  • Quando si invoca l'art. 129 c.p.p., è necessario indicare in modo puntuale le ragioni giuridiche dell'asserita immediata evidenza di una causa di proscioglimento e confrontarsi con la motivazione del giudice di merito.
  • La mancata articolazione di censure autosufficienti e specifiche impedisce il vaglio di legittimità e determina la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
  • All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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