Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 29973/2025 del 29/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Nel ricorso si denunciavano asserite violazioni di legge e carenze motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità, ma la censura è stata ritenuta priva di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei necessari riferimenti critici alla motivazione della decisione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze erano generiche e non specificamente confrontate con la motivazione della sentenza di appello, la quale risultava invece sorretta da una valutazione puntuale e logica delle emergenze probatorie, correttamente ricondotte alla fattispecie di reato contestata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata per qualificare il fatto come resistenza a pubblico ufficiale, fattispecie alla base della condanna impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che deduce violazioni di legge o vizi di motivazione deve indicare in modo specifico le ragioni di diritto e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; altrimenti è inammissibile.
  • Non è idonea al controllo di legittimità una censura meramente assertiva o generica, priva di un effettivo raffronto con la valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte applica le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.