Cassazione Penale, Ordinanza n. 29973/2025 del 29/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Nel ricorso si denunciavano asserite violazioni di legge e carenze motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità, ma la censura è stata ritenuta priva di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei necessari riferimenti critici alla motivazione della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze erano generiche e non specificamente confrontate con la motivazione della sentenza di appello, la quale risultava invece sorretta da una valutazione puntuale e logica delle emergenze probatorie, correttamente ricondotte alla fattispecie di reato contestata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata per qualificare il fatto come resistenza a pubblico ufficiale, fattispecie alla base della condanna impugnata.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che deduce violazioni di legge o vizi di motivazione deve indicare in modo specifico le ragioni di diritto e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; altrimenti è inammissibile.
- Non è idonea al controllo di legittimità una censura meramente assertiva o generica, priva di un effettivo raffronto con la valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte applica le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
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