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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29976/2025 del 29/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il provvedimento non interviene nel merito della responsabilità, ma conferma la sentenza di appello nella parte impugnata, ossia il diniego delle attenuanti generiche.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte pubblica)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 19 settembre 2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorso investiva esclusivamente il giudizio di merito sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche: il ricorrente contestava il diniego delle generiche, sostenendo in sostanza che la valutazione fosse errata. La Corte di cassazione ha però rilevato che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive, sicché il giudizio di merito sul punto non era censurabile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione o per violazione di legge; non può essere sostituita alla valutazione del giudice di merito una diversa lettura del materiale valutativo se la motivazione è sufficiente e non manifestamente illogica.
  • Quando la sentenza impugnata abbia esaminato in modo adeguato le deduzioni difensive e abbia espresso una motivazione congrua sul punto, la doglianza che mira soltanto a una rivalutazione del merito è inammissibile in sede di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, quale conseguenza processuale necessaria, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo l'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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