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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29971/2025 del 29/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, conseguenza prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 20/05/2024. Dal testo emerge che i motivi di ricorso riproducevano censure già esaminate e disattese nei gradi di merito. La Corte di cassazione rileva che tali doglianze non erano proponibili in sede di legittimità, perché meramente reiterative e non idonee a scalfire la motivazione di merito, ritenuta giuridicamente corretta, puntuale, coerente con le emergenze processuali e immune da manifeste incongruenze logiche. Le censure riguardavano, in particolare, la conferma dei presupposti giustificativi della recidiva contestata e il diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte richiama il diniego di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenendo che la decisione di merito sul punto sia stata correttamente motivata e non aggredibile con censure meramente ripetitive in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili motivi di ricorso che si limitino a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso quando la motivazione di merito risulti giuridicamente corretta, coerente con le risultanze acquisite e priva di manifeste illogicità.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è censurabile in cassazione solo con doglianze specifiche e non meramente reiterative di questioni già vagliate nei gradi di merito.
  • La conferma della recidiva e il mancato riconoscimento dell'art. 131-bis c.p. possono essere ribaditi in cassazione solo se la motivazione dei giudici di merito presenti reali vizi logici o giuridici; in difetto, il ricorso è inammissibile.
  • Alla declaratoria di inammissibilità conseguono le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidivaParticolare tenuità del fattoNullità processuale

Testo integrale

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