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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29948/2025 del 29/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La parte privata aveva già visto dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro l'ordinanza del Tribunale di Rimini che aveva rigettato l'opposizione al decreto di revoca del patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale n. 8240/2013. Successivamente ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. deducendo un errore materiale nella sentenza di cassazione: nel dispositivo era stata indicata la condanna al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, mentre in motivazione era stato richiamato l'importo di euro 1.000. La doglianza sosteneva che dovesse prevalere la motivazione, poiché l'importo corretto sarebbe stato quello intermedio tra minimo e massimo ex art. 616 c.p.p. e perché non erano state indicate ragioni specifiche per un aumento. Si affermava inoltre che il ricorso straordinario per errore materiale non soggiace a termini di decadenza.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario. Ha escluso che il contrasto tra dispositivo e motivazione integrasse un errore materiale rilevante nel dispositivo, rilevando che la somma di euro 3.000 nel dispositivo non era affatto eccentrica alla luce dell'art. 616 c.p.p. e che la motivazione non conteneva elementi certi e logici idonei a dimostrare la volontà di applicare una somma diversa. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato come base dell'opposizione avverso il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

  • art. 625-bis c.p.p.

    L'errore materiale di cui al comma 1 può essere rilevato dalla Corte di cassazione, d'ufficio, in ogni momento e senza formalità

    invocato dalla ricorrente per la correzione dell'asserito errore materiale; la Corte lo richiama, ma esclude che ricorra un errore materiale nel dispositivo

  • art. 616 c.p.p.

    Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte privata è inoltre condannata con lo stesso provvedimento al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 258 a euro 2.065, che può essere aumentata fino al triplo, tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso

    la Corte afferma che la somma di euro 3.000 è compatibile con il meccanismo legale di aumento fino al triplo in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione

  • Corte Cost. n. 186/2000

    richiamata in motivazione per escludere ragioni di esonero dal pagamento della somma alla cassa delle ammende

  • art. 625-bis, comma 3, c.p.p.

    L'errore materiale di cui al comma 1 può essere rilevato dalla Corte di cassazione, d'ufficio, in ogni momento e senza formalità

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'assenza di termini di decadenza per la richiesta di correzione

  • art. 192 c.p.p.

    non citato

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    base normativa della condanna alle spese e alla somma in favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • In presenza di contrasto tra dispositivo e motivazione, la prevalenza del dispositivo non è assoluta: può essere superata solo se il dispositivo sia affetto da un errore materiale obiettivamente rilevabile e la correzione emerga con chiarezza dagli atti e dalla motivazione.
  • Non è configurabile errore materiale del dispositivo quando la statuizione ivi contenuta sia compatibile con il dato normativo e con la prassi applicativa; in tale caso il contrasto con la motivazione può riflettere un difetto della motivazione stessa, non del dispositivo.
  • La motivazione può contribuire a chiarire il significato del dispositivo, ma non può essere usata per sovvertire la chiara volontà decisoria espressa nel dispositivo se mancano elementi certi e logici che impongano la correzione.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende può essere determinata anche in misura superiore al minimo, fino al triplo, tenendo conto della causa di inammissibilità.
  • La richiesta di correzione ex art. 625-bis c.p.p. presuppone un vero errore materiale e non può essere utilizzata per ottenere una diversa valutazione della misura della sanzione pecuniaria applicata per legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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