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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29974/2025 del 29/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Nel ricorso venivano dedotti, in sostanza, vizi della motivazione della decisione di merito, lamentando asseriti difetti, contraddittorietà e manifesta illogicità del ragionamento decisorio; veniva inoltre contestata la ricostruzione in fatto e l'accertamento dell'elemento soggettivo. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure, pur formalmente dirette contro la motivazione, non fossero consentite in sede di legittimità perché manifestamente infondate, poiché la sentenza impugnata risultava invece sorretta da motivazione esistente, lineare, coerente ed esauriente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze erano dirette contro la motivazione di merito con profili di asserita illogicità non riscontrabili nella sentenza impugnata, la quale conteneva una ricostruzione in fatto adeguata e una corretta valutazione anche dell'elemento soggettivo della resistenza contestata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata come base dell'addebito di resistenza a pubblico ufficiale; la Corte ne conferma la sussistenza in fatto alla luce della motivazione di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella mera riproposizione di difetti di motivazione non effettivamente riscontrabili nella sentenza impugnata, quando questa presenti una motivazione esistente, coerente e logicamente lineare.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se le doglianze sulla ricostruzione del fatto e sull'elemento soggettivo non evidenziano reali vizi logici o giuridici della motivazione di merito, ma mirano solo a una rivalutazione del compendio probatorio.
  • Quando il giudice di merito abbia esaminato in modo esauriente i dati processuali e abbia correttamente motivato sull'elemento soggettivo del reato, la censura di legittimità che non individui specifici vizi della motivazione è destinata alla declaratoria di inammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., ivi compreso il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA

Testo integrale

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