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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30035/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi fossero generici e non confrontati in modo adeguato con la motivazione della sentenza impugnata. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la decisione della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorso deduceva censure ritenute generiche, già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomenti giudicati corretti. In particolare, la Corte di legittimità rileva che la motivazione d'appello aveva affrontato in modo logico, coerente e puntuale sia la sussistenza del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo, sia il trattamento sanzionatorio, sia la recidiva.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice del reato di resistenza a pubblico ufficiale, ritenuto integrato nei suoi elementi oggettivi e soggettivi dalla sentenza di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in censure generiche e non specificamente confrontate con la motivazione della sentenza impugnata, soprattutto quando il giudice di merito abbia già esaminato e disatteso quelle doglianze con argomentazioni giuridicamente corrette.
  • In tema di resistenza a pubblico ufficiale, la motivazione di merito è adeguata quando dà conto della integrazione del fatto sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo.
  • La censura sul trattamento sanzionatorio e sulla recidiva non è accoglibile in cassazione quando la sentenza impugnata abbia applicato correttamente i principi di diritto pertinenti e la doglianza non evidenzi vizi specifici di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiRecidiva

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