Cassazione Penale, Ordinanza n. 03673/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva confermato la condanna per furto aggravato. Con il primo motivo ha dedotto l'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p.; con il secondo ha lamentato vizi di motivazione sulla responsabilità penale affermata nei gradi di merito; con il terzo ha denunciato violazione di legge in relazione all'art. 131-bis c.p., chiedendo evidentemente la valutazione della particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto il primo motivo non deducibile in cassazione perché relativo a una questione non devoluta in appello, il secondo inammissibile perché meramente fattuale e privo di specifica critica alla motivazione impugnata, e il terzo generico per indeterminatezza, in difetto dei requisiti di specificità dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che tutti i motivi erano inidonei a superare il vaglio di ammissibilità: il primo per difetto di devoluzione in appello, il secondo perché consisteva in censure di fatto e riproponeva questioni già esaminate e disattese in merito, il terzo perché generico e non specifico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'aggravante contestata non è stata scrutinata nel merito in sede di legittimità perché la relativa questione non risultava devoluta con l'appello.
La doglianza è stata ritenuta generica e non autosufficiente, poiché non indicava gli elementi concreti a sostegno della richiesta di particolare tenuità del fatto rispetto a una motivazione ritenuta logicamente corretta.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso deve contenere motivi specifici e determinati; la mancanza di tali requisiti rende inammissibile il motivo, impedendo al giudice di individuare i rilievi e di esercitare il sindacato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili questioni che non siano state previamente devolute con i motivi di appello, salvo i limiti consentiti dal sistema delle impugnazioni.
- Il ricorso per cassazione non può risolversi in una mera rilettura del fatto o in censure di merito sulla valutazione probatoria, quando non contenga una critica specifica e puntuale della motivazione della sentenza impugnata.
- La censura relativa alla particolare tenuità del fatto deve essere specifica e indicare gli elementi di fatto e di diritto che rendono erronea la decisione impugnata; in difetto, il motivo è generico e inammissibile.
- L'assenza dei requisiti di specificità del ricorso comporta l'inammissibilità, con condanna del ricorrente alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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