Cassazione Penale, Sentenza n. 365/2024 del 04/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Alessandria che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione ex artt. 81, secondo comma, c.p. e 671 c.p.p., per una pluralità di rapine aggravate; il ricorrente sosteneva che le condotte costituissero un unico programma criminoso per omogeneità dei titoli di reato e contiguità temporale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che non risultava provata l'unitarietà di un progetto criminoso: le rapine erano state commesse con modalità eterogenee, in un ampio arco temporale (2017-2018) e in luoghi diversi (Canelli, Alessandria, Nizza Monferrato, Casale Monferrato), elementi che hanno portato a escludere la continuazione e a considerare le condotte come espressione di reiterazione/propensione al crimine, disciplinate da istituti diversi (recidiva, abitualità, ecc.). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 81, comma secondo, codice penale
La continuazione richiede che le violazioni siano parte di un unico programma criminoso originariamente preordinato; non è applicabile quando la reiterazione indica una propensione alla criminalità (recidiva/abitualità) anziché un disegno unitario
art. 671 codice di procedura penale
Strumento procedurale per chiedere al giudice dell'esecuzione il riconoscimento della continuazione; la sua applicazione presuppone la dimostrazione, non meramente presuntiva, di un progetto criminoso unitario e preordinato
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione è necessario dimostrare l'esistenza di un "unico programma criminoso" concepito originariamente e caratterizzato nelle sue linee fondamentali: somiglianza dei mezzi, finalità e progettazione
- La mera pluralità di reati dello stesso tipo (es. più rapine) non è sufficiente: vanno valutate anche modalità esecutive, contiguità temporale e omogeneità territoriale
- Ampio arco temporale, pluralità di luoghi e modalità eterogenee ostano al riconoscimento della continuazione e possono far ricadere le condotte nell'ambito della recidiva, abitualità o professionalità nel reato
- La prova della preordinazione non può fondarsi su congetture o indizi meramente presuntivi: è richiesto un concreto elemento probatorio che ricostruisca l'unità del disegno criminoso
- La continuazione ha natura "favor rei" e va distinta dagli istituti aggravanti (recidiva, abitualità) che operano secondo parametri opposti; la qualificazione incide sul trattamento sanzionatorio
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