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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17567/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 17 gennaio 2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i motivi di ricorso erano ritenuti "distonici" rispetto alle censure svolte in appello e alle risposte date dalla sentenza impugnata. In particolare, il ricorrente lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, che erano state invece escluse integralmente dalla decisione di merito. Inoltre deduceva la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., attenuante che però non risultava mai richiesta con l'appello e che la Corte reputava inconferente rispetto alla vicenda. Il ricorso veniva anche formulato contestando un percorso giustificativo che, secondo la Cassazione, non era in realtà presente nella sentenza impugnata, la quale non conteneva alcun accenno al tema evocato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze erano inconferenti rispetto al contenuto dell'appello e della decisione di secondo grado, nonché dirette contro profili non trattati dalla sentenza impugnata. A seguito dell'inammissibilità, ha applicato le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 c.p.

    richiamato come attenuante comune oggetto di doglianza in cassazione, ma ritenuto inconferente perché non dedotta in appello e non pertinente alla vicenda descritta

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato come base per le statuizioni consequenziali all'inammissibilità del ricorso, inclusa la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando propone censure del tutto avulse rispetto ai motivi di appello e alla motivazione della sentenza impugnata, senza confrontarsi criticamente con la ratio decidendi della decisione di merito.
  • Non è ammissibile dedurre in cassazione una circostanza attenuante non richiesta in appello, soprattutto se il motivo non si confronta con il reale contenuto della sentenza impugnata.
  • La censura che contesti un percorso argomentativo non presente nella decisione impugnata difetta di pertinenza e non può fondare un valido motivo di ricorso.
  • All'inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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