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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17556/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la responsabilità per evasione. Nel ricorso si contestava: 1) il giudizio di responsabilità per il reato di evasione; 2) il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 4) la determinazione della pena, con particolare riferimento al discostamento dai minimi edittali. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure sulla responsabilità, sull'art. 131-bis e sulle generiche erano in realtà riproduttive di doglianze già esaminate e disattese nei gradi di merito con motivazione congrua e immune da illogicità manifeste; quanto alla pena, ha osservato che il rilievo era inammissibile già in appello per genericità del motivo di gravame, a fronte della puntuale decisione del primo giudice.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è stata riconosciuta; la relativa doglianza è stata ritenuta non consentita in sede di legittimità perché già esaminata e disattesa dai giudici di merito con motivazione adeguata.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze già esaminate e motivatamente respinte nei gradi di merito, quando la motivazione impugnata sia congrua, coerente e immune da manifesta illogicità.
  • La richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere utilmente coltivata in cassazione se la decisione di merito ha affrontato specificamente il punto con argomentazioni corrette e puntuali.
  • Le censure sulla dosimetria della pena devono essere specificamente dedotte nei gradi di merito; se il motivo di appello è generico rispetto alla decisione di primo grado, il rilievo non può essere introdotto o rivalutato efficacemente in cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., comprese le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fattoNullità processuale

Testo integrale

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