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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17552/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 17/06/2024. Dall'ordinanza emerge che i motivi dedotti miravano a contestare asseriti difetti di motivazione sia sulla responsabilità per i fatti a lui ascritti, sia sulla misura della pena irrogata. La Corte di cassazione ha però ritenuto che tali censure non fossero consentite in sede di legittimità perché formulate in modo generico, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e senza congrui riferimenti alla motivazione della decisione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza dell'inammissibilità ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il testo non consente di determinare il reato specificamente contestato, ma risulta che vi era una condanna in appello oggetto di ricorso per cassazione sulla responsabilità e sulla pena.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze economiche previste dalla norma, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di asseriti vizi motivazionali, se non accompagnate da specifiche ragioni di diritto e da puntuali riferimenti alla motivazione della decisione impugnata.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo analitico con la sentenza impugnata; deduzioni generiche o assertive sulla responsabilità o sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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