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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17551/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non consentiti in sede di legittimità i motivi così prospettati perché privi della necessaria specificità. Conseguentemente ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'interessato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli deducendo, in sostanza, la pretermissione dei motivi di appello e il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione rileva però che le doglianze non erano formulate in modo conforme ai requisiti del giudizio di legittimità: mancava la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto poste a sostegno delle censure e mancavano adeguati riferimenti alle specifiche doglianze che si assumevano non esaminate dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato come parametro del dedotto mancato proscioglimento immediato; la Corte osserva che la censura non è stata articolata con sufficiente specificità per essere scrutinata in sede di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato per le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso deve contenere una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto poste a fondamento delle censure e un preciso confronto con le doglianze dedotte in appello; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • La deduzione del mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è scrutinabile se non è sorretta da specifiche allegazioni e da un chiaro richiamo alle emergenze processuali che imporrebbero l'immediata declaratoria di proscioglimento.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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