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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17546/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata di condanna resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i motivi di ricorso riproducevano censure già dedotte in appello e già esaminate e disattese dai giudici di merito. In particolare, la Corte ha ritenuto che le doglianze non scalfissero la ricostruzione del fatto né la valutazione del dolo della resistenza, giudicata sorretta da argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto alle difese, coerenti con le emergenze processuali e prive di manifeste incongruenze logiche.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre doglianze già dedotte e già specificamente esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La motivazione di merito è insindacabile in cassazione quando risulta giuridicamente corretta, puntuale rispetto ai motivi di appello, coerente con le emergenze probatorie e priva di manifeste incongruenze logiche.
  • In tema di resistenza a pubblico ufficiale, la censura sul dolo non è ammissibile se si risolve in una mera contrapposizione alla ricostruzione fattuale già ritenuta attendibile dai giudici di merito, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., comprese le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale

Testo integrale

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