Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 17554/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 26 settembre 2024. Dal testo emerge che il ricorso investiva esclusivamente profili di trattamento sanzionatorio: da un lato la determinazione della pena, dall'altro il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; tuttavia l'ordinanza precisa che le generiche risultavano in realtà già riconosciute. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi non consentiti in sede di legittimità, poiché diretti a sollecitare una nuova valutazione del merito sulla pena, e ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata sufficiente e non illogica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure riguardavano la quantificazione del trattamento punitivo e, per quanto concerneva le attenuanti generiche, un profilo in realtà già positivamente risolto dalla sentenza impugnata. Ha quindi confermato la stabilità della decisione di merito sul punto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirino esclusivamente a una nuova valutazione del merito sulla determinazione della pena, se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
  • La doglianza relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è inammissibile quando il provvedimento impugnato le abbia già riconosciute o quando la censura non individui un vizio di legittimità ma soltanto una diversa valutazione discrezionale del giudice di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.