Cassazione Penale, Ordinanza n. 17554/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 26 settembre 2024. Dal testo emerge che il ricorso investiva esclusivamente profili di trattamento sanzionatorio: da un lato la determinazione della pena, dall'altro il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; tuttavia l'ordinanza precisa che le generiche risultavano in realtà già riconosciute. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi non consentiti in sede di legittimità, poiché diretti a sollecitare una nuova valutazione del merito sulla pena, e ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata sufficiente e non illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure riguardavano la quantificazione del trattamento punitivo e, per quanto concerneva le attenuanti generiche, un profilo in realtà già positivamente risolto dalla sentenza impugnata. Ha quindi confermato la stabilità della decisione di merito sul punto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirino esclusivamente a una nuova valutazione del merito sulla determinazione della pena, se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
- La doglianza relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è inammissibile quando il provvedimento impugnato le abbia già riconosciute o quando la censura non individui un vizio di legittimità ma soltanto una diversa valutazione discrezionale del giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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