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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17555/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione di merito sulla responsabilità per evasione è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli che lo aveva ritenuto responsabile del reato di evasione. Dal tenore dell'ordinanza emerge che il ricorso riproponeva censure già dedotte in appello, senza confrontarsi in modo ammissibile con la motivazione dei giudici di merito. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze erano meramente riproduttive di profili già esaminati e disattesi con argomenti giuridicamente corretti, puntuali, coerenti con le risultanze acquisite e privi di manifeste incongruenze logiche. Per tale ragione il ricorso è stato considerato non consentito in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre doglianze già formulate nei gradi di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le critiche non evidenziano errori di diritto o manifeste illogicità della motivazione, ma si risolvono in una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio già apprezzato dal giudice di merito.
  • Quando il giudice di merito abbia motivato in modo coerente, puntuale e logicamente corretto il giudizio di responsabilità, la Corte di cassazione non può sostituire a tale valutazione una diversa lettura delle risultanze processuali.
  • All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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