Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17982/2025 del 02/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia origina da una procedura esecutiva/promossa in ambito di espropriazione forzata. Il soggetto esecutato aveva chiesto la declaratoria di estinzione della procedura; il giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile il reclamo, ritenendo che il provvedimento di estinzione richiesto non rientrasse nelle ipotesi di cui agli artt. 629 e segg. c.p.c., e la corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione dell'art. 140 c.p.c. e/o dell'art. 8 L. n. 890/1982; (2) violazione dell'art. 630 c.p.c. e/o degli artt. 474, 479, 492, 497, 555, 557, 562, 567 c.p.c.; (3) violazione degli artt. 100, 112 e 115 c.p.c. e/o dell'art. 58, commi 2 e 4, T.U.B. Il ricorso è stato però ritenuto costruito in modo meramente riproduttivo e non specifico, privo di chiara esposizione dei fatti processuali e di una critica effettiva alla sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso radicalmente inammissibile. Ha rilevato che i motivi non rispettavano i requisiti di specificità e sinteticità dell'art. 366 c.p.c., si limitavano a reiterare tesi già disattese nei gradi di merito e non si confrontavano in modo puntuale con la motivazione della corte territoriale. Ha inoltre applicato la sanzione ex art. 96, comma 4, c.p.c., condannando il ricorrente al pagamento di Euro 5.000,00 in favore della Cassa delle ammende, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimata.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    difeso in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c.

    richiamato per la difesa personale del ricorrente, senza specifici effetti decisivi sulla soluzione

  • art. 140 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c.

    denunciato dal ricorrente come norma asseritamente violata nelle modalità di notificazione

  • art. 8 L. n. 890/1982

    e(o) dell’art. 8 della legge n. 890 del 20/11/1982

    denunciato dal ricorrente in relazione alla notificazione

  • art. 630 c.p.c.

    reclamo ex art. 630 c.p.c.

    la Corte richiama il principio per cui il rimedio è riservato alle ipotesi di estinzione tipica e non può essere usato per far valere presunti vizi del pignoramento

  • artt. 474, 479, 492, 497, 555, 557, 562, 567 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione dell’art. 630 c.p.c. e(o) degli artt. 474 - 479 - 492 - 497 - 555 - 557 - 562 - 567 c.p.c.

    richiamati come norme asseritamente violate nella fase esecutiva, senza che la censura superi il difetto di specificità

  • artt. 100, 112 e 115 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione degli artt. 100 -112 e 115 c.p.c.

    invocati per censurare interesse ad agire, corrispondenza tra chiesto e pronunciato e valutazione delle prove, ma in modo ritenuto generico

  • art. 58, commi 2 e 4, d.lgs. n. 385/1993

    e(o) dell’art. 58, commi2 e 4, del testo unico bancario (t.u.b., d.lgs. n. 385 del 1/09/1993)

    richiamato dal ricorrente, ma la Corte non entra nel merito per l'inammissibilità del ricorso

  • art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    non reca una chiara esposizione dei fatti processuali, né una sintetica esposizione dei motivi su cui si fonda

    la mancata chiara esposizione dei fatti e dei motivi comporta inammissibilità del ricorso

  • art. 380 bis c.p.c.

    proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

    la proposta accelerata è stata ritenuta fondata e poi fatta propria dal Collegio

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    si ritiene di irrogare nella misura massima

    la Corte applica la sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile nel procedimento avviato a definizione accelerata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento

    in caso di inammissibilità è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis

    indicato come misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene una chiara e sintetica esposizione dei fatti processuali e dei motivi di impugnazione, come richiesto dall'art. 366 c.p.c.
  • Non è ammissibile un ricorso che si limiti a reiterare le censure già respinte nei gradi di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Le doglianze per violazione di legge devono essere formulate in modo specifico e riconoscibile; una commistione non ordinata di fatti, documenti, argomentazioni e brani motivazionali non consente il controllo di legittimità.
  • Il reclamo ex art. 630 c.p.c. è utilizzabile solo per le ipotesi di estinzione tipica dell'esecuzione e non per far valere vizi del pignoramento o altre contestazioni estranee a tale schema.
  • L'inammissibilità del ricorso in un procedimento avviato con proposta di definizione accelerata può giustificare l'applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 96, comma 4, c.p.c., anche se la controparte non si costituisce.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveEspropriazione forzata
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.