Cassazione Civile, Ordinanza n. 17982/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia origina da una procedura esecutiva/promossa in ambito di espropriazione forzata. Il soggetto esecutato aveva chiesto la declaratoria di estinzione della procedura; il giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile il reclamo, ritenendo che il provvedimento di estinzione richiesto non rientrasse nelle ipotesi di cui agli artt. 629 e segg. c.p.c., e la corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione dell'art. 140 c.p.c. e/o dell'art. 8 L. n. 890/1982; (2) violazione dell'art. 630 c.p.c. e/o degli artt. 474, 479, 492, 497, 555, 557, 562, 567 c.p.c.; (3) violazione degli artt. 100, 112 e 115 c.p.c. e/o dell'art. 58, commi 2 e 4, T.U.B. Il ricorso è stato però ritenuto costruito in modo meramente riproduttivo e non specifico, privo di chiara esposizione dei fatti processuali e di una critica effettiva alla sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso radicalmente inammissibile. Ha rilevato che i motivi non rispettavano i requisiti di specificità e sinteticità dell'art. 366 c.p.c., si limitavano a reiterare tesi già disattese nei gradi di merito e non si confrontavano in modo puntuale con la motivazione della corte territoriale. Ha inoltre applicato la sanzione ex art. 96, comma 4, c.p.c., condannando il ricorrente al pagamento di Euro 5.000,00 in favore della Cassa delle ammende, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimata.
Norme richiamate
difeso in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c.
richiamato per la difesa personale del ricorrente, senza specifici effetti decisivi sulla soluzione
violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c.
denunciato dal ricorrente come norma asseritamente violata nelle modalità di notificazione
e(o) dell’art. 8 della legge n. 890 del 20/11/1982
denunciato dal ricorrente in relazione alla notificazione
reclamo ex art. 630 c.p.c.
la Corte richiama il principio per cui il rimedio è riservato alle ipotesi di estinzione tipica e non può essere usato per far valere presunti vizi del pignoramento
artt. 474, 479, 492, 497, 555, 557, 562, 567 c.p.c.
violazione e falsa applicazione dell’art. 630 c.p.c. e(o) degli artt. 474 - 479 - 492 - 497 - 555 - 557 - 562 - 567 c.p.c.
richiamati come norme asseritamente violate nella fase esecutiva, senza che la censura superi il difetto di specificità
violazione e falsa applicazione degli artt. 100 -112 e 115 c.p.c.
invocati per censurare interesse ad agire, corrispondenza tra chiesto e pronunciato e valutazione delle prove, ma in modo ritenuto generico
art. 58, commi 2 e 4, d.lgs. n. 385/1993
e(o) dell’art. 58, commi2 e 4, del testo unico bancario (t.u.b., d.lgs. n. 385 del 1/09/1993)
richiamato dal ricorrente, ma la Corte non entra nel merito per l'inammissibilità del ricorso
art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
non reca una chiara esposizione dei fatti processuali, né una sintetica esposizione dei motivi su cui si fonda
la mancata chiara esposizione dei fatti e dei motivi comporta inammissibilità del ricorso
proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
la proposta accelerata è stata ritenuta fondata e poi fatta propria dal Collegio
si ritiene di irrogare nella misura massima
la Corte applica la sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile nel procedimento avviato a definizione accelerata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento
in caso di inammissibilità è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis
indicato come misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene una chiara e sintetica esposizione dei fatti processuali e dei motivi di impugnazione, come richiesto dall'art. 366 c.p.c.
- Non è ammissibile un ricorso che si limiti a reiterare le censure già respinte nei gradi di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Le doglianze per violazione di legge devono essere formulate in modo specifico e riconoscibile; una commistione non ordinata di fatti, documenti, argomentazioni e brani motivazionali non consente il controllo di legittimità.
- Il reclamo ex art. 630 c.p.c. è utilizzabile solo per le ipotesi di estinzione tipica dell'esecuzione e non per far valere vizi del pignoramento o altre contestazioni estranee a tale schema.
- L'inammissibilità del ricorso in un procedimento avviato con proposta di definizione accelerata può giustificare l'applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 96, comma 4, c.p.c., anche se la controparte non si costituisce.
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