Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42830/2024 del 22/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge per omissione della confisca obbligatoria prevista dall'art. 12‑bis del d.lgs. n. 74/2000, nonostante fosse accertato che la condotta aveva prodotto un profitto pari alla somma dell'imposta non versata e non fosse risultata alcuna regolarizzazione. Il Procuratore Generale deduceva che la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. aveva omesso di disporre la confisca, violando la normativa vigente e la giurisprudenza consolidata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura sull'omessa statuizione della confisca obbligatoria. Ha affermato che la confisca del profitto nei reati fiscali deve essere disposta anche nella sentenza di patteggiamento, ancorché non convenuta dalle parti. La sentenza del GIP è stata annullata limitatamente al punto relativo all'omessa statuizione sulla confisca e la causa è stata rinviata al Tribunale di Brescia, ufficio GIP, in diversa persona per nuovo giudizio. La Corte ha precisato che non può sostituirsi al giudice di merito per disporre immediatamente la confisca, perché è necessario verificare in fatto la eventuale esistenza di pagamenti e la possibilità di procedere alla confisca diretta o, in mancanza, alla confisca per equivalente.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 5, comma 1

    reato relativo all'omessa presentazione, al fine di evadere le imposte, della dichiarazione dei redditi

    Individua il reato contestato: omissione della dichiarazione finalizzata all'evasione fiscale (fatto-reato da cui deriva il profitto soggetto a confisca).

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 12‑bis

    Prevede la confisca obbligatoria del profitto dei reati tributari; la Corte ha stabilito che tale confisca va comunque disposta anche nella sentenza di patteggiamento se ricorrono i presupposti.

  • cod. proc. pen., art. 444

    Disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); la Corte ha confermato che l'applicabilità del patteggiamento non esclude l'obbligo di disporre la confisca prevista dalla legge sostanziale.

  • cod. proc. pen., art. 448, comma 2‑bis

    "il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"

    Limita i motivi di cassazione contro le sentenze di patteggiamento, ma la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso del pubblico ministero volto a denunciare l'omessa applicazione della confisca obbligatoria in quanto tale omissione determina un'illegalità quantitativa delle statuizioni conseguenti al reato.

  • L. 23 giugno 2017, n. 103 (riferimento introduttivo all'art. 448, comma 2‑bis)

    Norma che ha introdotto il comma 2‑bis dell'art. 448 c.p.p.; il Collegio richiama il contesto normativo per spiegare i limiti del sindacato in Cassazione sulle sentenze di patteggiamento.

Massime di principio

  • La confisca del profitto derivante da reati fiscali è obbligatoria e deve essere disposta anche nella sentenza di patteggiamento quando ricorrono i presupposti di legge.
  • Il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento per denunciare l'omessa applicazione della confisca obbligatoria, nonostante i limiti dell'art. 448 c.p.p., comma 2‑bis.
  • La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella funzione istruttoria: l'annullamento per omissione della confisca comporta generalmente il rinvio al giudice che deve compiere le verifiche di fatto (es. eventuali pagamenti, disponibilità del profitto) necessarie per determinare se procedere a confisca diretta o per equivalente.
  • Prima di disporre la confisca per equivalente è necessaria una verifica prioritaria della possibilità di confisca diretta del profitto; questa verifica richiede attività istruttorie non svolgibili in sede di legittimità.
  • Se, in sede di patteggiamento, emergono elementi che indicano un profitto non ancora reintegrato o l'assenza di regolarizzazione, il giudice deve motivare l'eventuale mancata applicazione della confisca; l'omessa motivazione integra vizio di legge.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.