Cassazione Penale, Sentenza n. 31814/2026 del 24/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
La Procura generale ha impugnato per violazione o erronea applicazione degli artt. 167 e 168 c.p. l’ordinanza con cui la Corte di appello, quale giudice dell’esecuzione, aveva rigettato la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa al condannato con due sentenze irrevocabili: una relativa al delitto di associazione per delinquere, con pena di un anno e quattro mesi di reclusione, e una relativa alla contravvenzione di esercizio di giuochi d’azzardo, con pena di quattro mesi di arresto ed euro 500 di ammenda. In precedenza, la stessa Corte aveva dichiarato estinti i reati oggetto delle condanne, ritenendo decorso il periodo di prova senza ulteriori reati: cinque anni per il delitto e due anni per la contravvenzione. Successivamente, era divenuta irrevocabile una sentenza di condanna per associazione per delinquere, commessa dal maggio 2005 e quindi durante il quinquennio rilevante, sebbene il giudicato sulla nuova condanna fosse intervenuto dopo la declaratoria di estinzione. La Corte di appello aveva ritenuto che la declaratoria di estinzione fosse ormai intangibile e che la sentenza di condanna dovesse considerarsi tamquam non esset, anche quanto alla sospensione condizionale. La Procura generale ha sostenuto, invece, che la revoca del beneficio opera in relazione alla data di commissione del nuovo reato e non alla data del passaggio in giudicato della sentenza che lo accerta; pertanto, la decadenza si sarebbe verificata già con la ricaduta nel reato, nel maggio 2005. La difesa ha chiesto l’inammissibilità o il rigetto del ricorso, deducendo l’irrevocabilità delle ordinanze esecutive dichiarative dell’estinzione e l’eventuale necessità di rimettere la questione alle Sezioni Unite.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che la sospensione condizionale è revocata di diritto quando, nel termine previsto, il condannato commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole punita con pena detentiva, oppure non adempie agli obblighi imposti. La commissione del nuovo reato rileva per il solo fatto di essere avvenuta nel quinquennio o nel biennio previsto dalla legge, indipendentemente dalla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che la accerta. La revoca ha natura dichiarativa, perché prende atto di una decadenza già prodottasi ope legis al momento della commissione del nuovo reato. Neppure la precedente declaratoria di estinzione del reato impedisce la revoca: i provvedimenti del giudice dell’esecuzione hanno stabilità relativa e sono suscettibili di essere superati da nuovi elementi di fatto o da nuove questioni giuridiche. L’ordinanza impugnata è stata pertanto annullata con rinvio alla Corte di appello di Bari per nuovo giudizio.
Norme richiamate
Richiamato nell’ambito della disciplina della sospensione condizionale della pena.
Prevede l’estinzione del reato e la mancata esecuzione della pena quando il periodo di sospensione decorre senza la commissione dei reati ostativi e senza l’inadempimento degli obblighi imposti.
Stabilisce la revoca di diritto della sospensione condizionale quando, nel termine previsto, il condannato commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole punita con pena detentiva, oppure non adempie agli obblighi imposti. La condizione ostativa rileva dalla commissione del nuovo reato, non dal passaggio in giudicato della sentenza che lo accerta.
Richiamato quanto alla possibilità di promuovere l’incidente di esecuzione per la declaratoria di estinzione del reato.
Norma incriminatrice dei reati associativi oggetto delle condanne considerate nel procedimento esecutivo.
Norme relative alla seconda condanna, concernente una contravvenzione in materia di giuochi d’azzardo e la continuazione.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Norma processuale posta a fondamento del ricorso per inosservanza o erronea applicazione della legge penale.
Massime di principio
- La sospensione condizionale della pena è revocata di diritto quando il condannato commette, entro il termine di prova previsto dalla legge, un delitto o una contravvenzione della stessa indole punita con pena detentiva, indipendentemente dalla data in cui diviene irrevocabile la sentenza relativa al nuovo reato.
- La revoca della sospensione condizionale ha natura dichiarativa: il provvedimento giudiziale prende atto di una decadenza già verificatasi ope legis al momento della commissione del nuovo reato.
- La previa declaratoria di estinzione del reato conseguente al positivo decorso del periodo di sospensione non impedisce la successiva revoca della sospensione condizionale quando emerga, con accertamento irrevocabile, che il condannato aveva commesso nel periodo di prova un reato ostativo.
- I provvedimenti del giudice dell’esecuzione sono assistiti da stabilità relativa e producono preclusione rebus sic stantibus; possono quindi essere superati da nuovi dati di fatto o da nuove questioni giuridiche, anche quando gli elementi preesistevano ma non erano stati considerati nella decisione anteriore.
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