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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03795/2026 del 29/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal GIP per il reato di rapina aggravata. La difesa chiedeva la derubricazione del fatto in furto e lesioni deducendo: assenza o indisponibilità del borsello sulla vittima al momento della colluttazione, quindi mancanza del nesso funzionale tra violenza e impossessamento; contestazione del ricorso alla nozione di "dolo concomitante o sopravvenuto"; e vizi di motivazione relativi alle esigenze cautelari (artt. 274 e 275 c.p.p.), sostenendo mancato pericolo di fuga (biglietto di ritorno), assenza di pericolo di recidiva per essere incensurato e la possibilità di misure meno afflittive come gli arresti domiciliari già concessi in altra fase.

La decisione

I ricorsi sono stati dichiarati manifestamente infondati e inammissibili e rigettati. La Corte ha ritenuto valida la qualificazione della condotta come rapina, evidenziando la contestualità tra le percosse e l'impossessamento del borsello (la violenza ha reso possibile e agevolato la sottrazione) e richiamando il principio che il dolo specifico può essere costituito anche dal dolo concomitante o sopravvenuto (richiamo alla giurisprudenza Popescu). Sulle esigenze cautelari la Corte ha ritenuto fondati il pericolo di fuga e di recidiva valutando gli spostamenti degli indagati in altra provincia, la condotta complessiva, la gravità dell'episodio e la frase intimidatoria pronunciata da un coindagato ("Qui comandiamo noi") che attesta spiccata pericolosità e autorevolezza criminale del gruppo. È stata disposta la condanna alle spese a carico del ricorrente. Si segnala che, successivamente, il GIP di Castrovillari ha sostituito la custodia cautelare con gli arresti domiciliari il 21/10/2025, sicché la censura sulla misura è divenuta priva di interesse concreto.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen.

    La norma sulla rapina è stata interpretata nel senso che l'elemento psicologico specifico può realizzarsi anche mediante dolo concomitante o sopravvenuto, purché sussista un nesso funzionale tra la violenza e l'impossessamento della res; la contestualità tra percosse e sottrazione rende ragionevole la qualificazione in rapina.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai presupposti per la misura cautelare: la valutazione deve tener conto del pericolo concreto e attuale di commissione di delitti della stessa specie; la Corte ha ritenuto sussistenti elementi concreti (spostamenti, modalità della condotta, frasi intimidatorie) idonei a fondare il pericolo.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Norma sul rigetto o modifica della misura: la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale congrua in ordine all'esigenza cautelare e ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati; la successiva sostituzione della misura da parte del GIP ha reso prive di interesse alcune censure sulla misura adottata.

  • artt. 192 e 292 cod. proc. pen.

    Richiamati dalla difesa per censurare la motivazione (momento formativo del proposito sottrattivo e valutazione probatoria). La Corte ha ritenuto che l'ordinanza descrivesse sufficientemente la contestualità tra violenza e sottrazione e che i rilievi difensivi non svuotassero il quadro indiziario.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 2, n. 9049 del 02/02/2023 (Popescu, Rv. 284227 - 01)

    Precedente citato come supporto al principio secondo cui il dolo di rapina può formarsi anche durante l'azione violenta (dolo concomitante/sopravvenuto). La Corte di merito ha applicato questo orientamento per ritenere integrata la rapina.

Massime di principio

  • La rapina richiede un nesso funzionale tra violenza/minaccia e impossessamento: se la violenza ha reso possibile o ha agevolato la sottrazione la fattispecie è integrata anche se l'intento predatorio si è formato durante l'azione (dolo concomitante/sopravvenuto).
  • Se l'impossessamento avviene solo dopo l'esaurimento della condotta violenta e senza che la violenza sia strumentale alla sottrazione, può sussistere un iato temporale che porta a valutare la fattispecie come furto e lesioni anziché rapina.
  • In sede di misura cautelare la gravità del fatto, gli spostamenti per sottrarsi alle indagini, la presenza di modalità di intimidazione o uso di armi e prove indicanti predominio criminale (es. frasi intimidatorie) rafforzano la valutazione di pericolosità e possono giustificare misure più afflittive.
  • La qualità di incensurato non esclude automaticamente il pericolo di recidiva: precedenti procedimenti in corso o condotte successive all'evento (es. fuga, spostamenti, reazioni armate) sono elementi che la magistratura può valorizzare.
  • Quando la misura cautelare viene successivamente attenuata (es. sostituzione con arresti domiciliari), le impugnazioni sulla scelta della misura possono diventare prive di interesse; tuttavia le censure sulle questioni di diritto sostanziale restano rilevanti.
  • La disponibilità di filmati o dichiarazioni discordanti non invalida automaticamente un quadro indiziario solido; il giudice del riesame valuta la congruità e la robustezza dell'insieme probatorio, non la certezza assoluta in fase cautelare.

Testo integrale

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