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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27731/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La difesa ha impugnato per nullità processuale, richiamando gli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 c.p.p., sostenendo che la nomina a difensore di fiducia era stata depositata telematicamente l'11/09/2023 ma l'autorizzazione ad accedere al fascicolo telematico è stata concessa solo dopo l'udienza (27/29/09/2023), per cui il difensore non ha potuto depositare le conclusioni scritte richieste per l'udienza fissata ai sensi dell'art. 23‑bis d.l. 137/2020 e sarebbe così stata pregiudicata l'esercitazione del mandato difensivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel quadro transitorio delle norme sul processo penale telematico (d.lgs. 150/2022 e decreti ministeriali successivi), il deposito telematico si perfeziona con il rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali; la nomina risultava accettata dal sistema l'11/09/2023, sicché il difensore era legittimato ad esercitare le facoltà difensive e a richiedere l'accesso agli atti. Inoltre il ricorrente non ha provato di aver effettivamente chiesto accesso o dimostrato il pregiudizio subito: dal fascicolo risultano depositate conclusioni scritte dell'altro difensore in data 11/09/2023, il che smentisce il concreto pregiudizio. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e la ricorrente è condannata alle spese e al pagamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 633 cod. pen.

    Norma sostanziale del reato per cui la condanna originaria è stata pronunciata (reato contestato alla ricorrente).

  • art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Norma invocata dalla difesa per dedurre nullità; la Corte ha ritenuto che la violazione dedotta non fosse provata né idonea a determinare nullità rilevante.

  • art. 179 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa come causa di nullità; la Corte ha escluso la sussistenza di una nullità formale idonea ad incidere sul giudizio per carenza di prova del pregiudizio.

  • art. 111‑bis c.p.p.

    Norma che disciplina il deposito telematico di atti, documenti, richieste e memorie; utilizzata dalla Corte per inquadrare il regime del deposito telematico nel processo penale.

  • art. 111‑ter c.p.p.

    Disciplina il fascicolo informatico e l'accesso agli atti; la Corte ha evidenziato che la piena operatività regolamentare fosse ancora in fase di attuazione e che sussisteva un regime transitorio.

  • d.lgs. 10/10/2022 n. 150, art. 87, comma 5

    Stabilisce efficacia temporale delle nuove disposizioni telematiche, collegandone l'operatività alla pubblicazione dei regolamenti e indicando termini di decorrenza.

  • d.lgs. 10/10/2022 n. 150, art. 87, comma 6‑bis

    Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali

    La Corte ha applicato questa disposizione per affermare che il deposito telematico della nomina è perfezionato con la ricezione della ricevuta di accettazione del sistema, sicché la nomina accettata l'11/09/2023 legittimava l'esercizio delle facoltà difensive.

  • decreto ministeriale 4/7/2023

    Elenca gli atti il cui deposito da parte dei difensori avviene (anche) mediante il portale del processo penale telematico, includendo la nomina del difensore di fiducia; la Corte lo considera parte del quadro regolamentare transitorio.

  • decreto ministeriale 18/7/2023

    Fissa decorrenze e modalità transitorie per l'applicazione del decreto del 4/7/2023; la Corte lo utilizza per spiegare la fase sperimentale e non esclusiva del deposito telematico all'epoca dei fatti.

  • provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi automatizzati 11/7/2023 (art. 7)

    Regola le modalità di esecuzione del deposito telematico e il rilascio della ricevuta di accettazione; la Corte lo richiama per spiegare il funzionamento del sistema e l'effetto della ricevuta.

  • art. 23‑bis d.l. 137/2020

    Norma richiamata in relazione al termine per il deposito delle conclusioni per l'udienza; la Corte valuta la legittimità del deposito delle conclusioni alla luce del regime telematico e della prova del deposito effettivo.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per condannare la ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende per inammissibilità del ricorso, valutando profili di colpa.

  • Corte Cost. 13/6/2000 n. 186

    Giurisprudenza richiamata in rapporto alla valutazione dei profili di colpa ai fini dell'applicazione dell'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Il deposito telematico si considera perfezionato al momento del rilascio della ricevuta di accettazione dal sistema ministeriale: conservare la ricevuta è fondamentale per dimostrare l'esecuzione dell'atto.
  • In regime transitorio, fino alla piena operatività regolamentare, può sussistere la possibilità di modalità alternative; tuttavia i decreti ministeriali hanno fissato elenchi e modalità sperimentali che vanno rispettati.
  • Per invocare una nullità processuale per impedimento tecnico‑telematico occorre dimostrare concretamente l'evento impeditivo e il relativo pregiudizio: mere asserzioni generiche non sono sufficienti.
  • Se il difensore di fatto ha depositato atti o conclusioni (anche attraverso altro difensore non revocato), la tesi di pregiudizio all'esercizio delle facoltà difensive difficilmente trova accoglimento.
  • In caso di problemi di accesso telematico è opportuno documentare tempestivamente le richieste di accesso, conservare ricevute e log del sistema, e chiedere, se necessario, provvedimenti cautelari o rinvii per garantire il diritto di difesa.
  • Le doglianze procedurali devono essere provate con evidenze processuali (ricevute, istanze, comunicazioni): l'onere della prova grava su chi deduce l'errore o la nullità.

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