Cassazione Civile, Ordinanza n. 13685/2023 del 18/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia origina da un'azione revocatoria promossa da un fallimento per ottenere la revoca di rimesse effettuate sul conto corrente intestato alla società poi fallita. Il Tribunale accoglieva la domanda. La sentenza di primo grado veniva notificata dal fallimento alla banca incorporante, presso il difensore della società incorporata/precedente, e la banca proponeva appello oltre il termine breve decorrente da tale notificazione. La Corte d'appello dichiarava l'appello inammissibile per tardività. In cassazione la banca deduceva, con due motivi, che: 1) la notificazione della sentenza non era valida perché il domicilio eletto non avrebbe riguardato il difensore ma la banca; 2) la notificazione non era valida nei confronti della banca incorporante, poiché la sentenza avrebbe dovuto essere notificata alla società incorporata, essendo intervenuta in corso di causa una fusione per incorporazione. La banca invocava quindi la mancanza di idoneità della notificazione a far decorrere il termine breve di impugnazione, sostenendo la tempestività dell'appello entro il termine semestrale ex art. 327 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché introduceva in sede di legittimità una diversa ricostruzione fattuale e giuridica del domicilio eletto, non prospettata nei gradi di merito, ed era comunque smentita dagli atti richiamati. Ha respinto il secondo motivo affermando che, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale sulla fusione per incorporazione, la sentenza doveva essere notificata all'incorporante; tuttavia, dopo il nuovo orientamento delle Sezioni Unite del 2021 che qualifica la fusione come fenomeno estintivo-successorio, la notificazione dell'art. 285 c.p.c. non poteva essere validamente effettuata presso il difensore della società incorporata, perché tale difensore non è automaticamente difensore del nuovo soggetto incorporante. La Corte ha però ritenuto che, nel caso concreto, la soluzione adottata dal giudice di merito fosse conforme alla giurisprudenza vigente al momento della notificazione e ha applicato il criterio del prospective overruling, con conseguente conferma della tardività dell'appello. Spese di legittimità compensate per la novità della questione; disposto altresì il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 82 r.d. n. 37/1934
richiamato dalla ricorrente per contestare la validità della notificazione presso il domiciliatario; la Corte rileva però l'inammissibilità della censura perché diversa da quella proposta in appello
la notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve, deve essere eseguita su istanza di parte secondo le forme dell'art. 170 c.p.c.
richiamato quale norma che disciplina la notificazione degli atti al difensore domiciliatario
termine breve per impugnare, fatto decorrere dalla notificazione della sentenza ritenuta valida
richiamato in relazione alla decorrenza del termine breve d'impugnazione
termine lungo semestrale invocato dalla ricorrente per sostenere la tempestività dell'appello
norma evocata per la disciplina degli effetti della fusione; la Corte la interpreta alla luce del nuovo orientamento delle Sezioni Unite, che qualifica la fusione per incorporazione come estintivo-successoria
richiamato per le conseguenze processuali della successione nel processo a seguito di fusione per incorporazione
evocato in collegamento all'idea che la fusione per incorporazione comporti il venir meno della parte originaria nel processo
richiamato per spiegare che l'intervento dell'incorporante, se intende costituirsi, richiede il conferimento di mandato al difensore secondo le regole generali
richiamati per affermare che il nuovo soggetto, quale parte diversa, deve conferire uno specifico mandato al difensore
Massime di principio
- Quando una questione di notificazione o di impugnazione viene proposta per la prima volta in cassazione con una ricostruzione fattuale o giuridica diversa da quella dedotta nei gradi di merito, il motivo è inammissibile per novità.
- In caso di fusione per incorporazione intervenuta in corso di causa, l'impugnazione e la notificazione della sentenza vanno indirizzate alla società incorporante, che è il soggetto legittimato nel rapporto processuale successivo alla fusione.
- Dopo il nuovo orientamento delle Sezioni Unite che qualifica la fusione per incorporazione come fenomeno estintivo-successorio, il difensore della società incorporata non si considera automaticamente difensore della società incorporante ai fini della notificazione della sentenza ex art. 285 c.p.c.; il nuovo soggetto deve conferire autonomo mandato.
- Quando muta in modo imprevedibile l'orientamento giurisprudenziale su una norma processuale, può applicarsi il prospective overruling per evitare che la parte subisca decadenze o inammissibilità derivanti dall'affidamento ragionevole nella giurisprudenza allora dominante.
- La notificazione della sentenza, se validamente eseguita secondo l'orientamento giurisprudenziale vigente al momento dell'atto, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione anche se il successivo revirement renda diversa la regola applicabile in astratto.
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