Cassazione Penale, Ordinanza n. 23085/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito e ha posto a carico del ricorrente il pagamento delle spese processuali nonché il versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la sua condanna per furto in abitazione aggravato. L'unico motivo deduceva la violazione dell'art. 129 c.p.p., ma la censura è stata ritenuta del tutto generica e meramente assertiva, senza concreta correlazione con il caso esaminato. Il ricorso non conteneva quindi una critica specifica alla decisione impugnata, ma solo un'allegazione astratta di possibile proscioglimento.
Norme richiamate
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; dal testo emerge solo il riferimento al delitto contestato.
circostanza aggravante richiamata unitamente al furto in abitazione nel titolo di reato contestato.
la deduzione di una sua violazione è stata reputata genericamente assertiva e non specificamente correlata al caso concreto, quindi non idonea a sostenere il ricorso.
norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per fondare la possibilità di irrogare la sanzione pecuniaria in presenza di colpa nell'inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che prospetta una violazione di legge deve essere specifico e concretamente riferito alla vicenda decisa; allegazioni meramente assertive o astratte sono inammissibili.
- La deduzione della violazione dell'art. 129 c.p.p. non è sufficiente se non è accompagnata da una puntuale indicazione degli elementi processuali o fattuali che renderebbero evidente una causa di proscioglimento immediato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- Quando il ricorso è inammissibile, la decisione di merito impugnata resta ferma e la conferma della condanna già pronunciata nei gradi precedenti non viene rimessa in discussione.
Come è indicizzato
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