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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2472/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero avverso il rigetto della custodia cautelare in carcere da parte del GIP di Tivoli, aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di Pietro Martini previa riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 630 c.p. (sequestro di persona a scopo di estorsione). Il ricorrente, tramite difensore, deduce violazione di legge processuale e vizi di motivazione: contesta la mancata valutazione adeguata dell'attualità del pericolo di recidiva, la proporzionalità e adeguatezza della misura rispetto ad alternative meno afflittive (es. arresti domiciliari con braccialetto elettronico), e censura l'argomento della mancata dimora stabile nonostante la residenza presso la nonna a Roma.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il controllo di legittimità in materia cautelare sia limitato alla verifica di violazioni di norme o di manifesta illogicità della motivazione e non possa rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito. Il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato la sussistenza della presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere ex art. 275, comma 3, c.p.p., dopo la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 630 c.p., e ha rilevato l'assenza di elementi idonei a superare tale presunzione (mancanza di domicilio stabile, dedizione allo spaccio, assenza di attività lavorativa). La Corte ha anche richiamato la giurisprudenza secondo cui il braccialetto elettronico deve essere valutato ma la presunzione speciale prevista dall'art. 275, co. 3 può prevalere quando non è superata. Segue condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 630 cod. pen.

    Riqualificazione del fatto come sequestro di persona a scopo di estorsione; questa fattispecie attiva la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Presunzione legale semplice dell'adeguatezza della custodia cautelare in carcere per talune fattispecie (tra cui art. 630 c.p.); grava sull'indagato l'onere di fornire elementi che possano superare tale presunzione.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Disciplina generale delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione del reato); la norma generale è prevalente in termini logici ma la presunzione speciale di cui all'art. 275, comma 3, ha efficacia particolare rispetto a valutazioni generali.

  • Sez. U. n. 20769 del 28/04/2016 (Lovisi)

    Principio secondo cui il giudice deve valutare obbligatoriamente l'ipotesi del braccialetto elettronico come misura alternativa agli arresti domiciliari; tuttavia, tale regola non esclude l'operatività della presunzione di adeguatezza della custodia in carcere quando non viene efficacemente superata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese e agli oneri in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato questa disposizione imponendo anche il versamento alla Cassa delle Ammende.

  • Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019 (Mazzelli) e altra giurisprudenza richiamata

    Richiamata per affermare i limiti del sindacato di legittimità in materia cautelare: la Cassazione non può rivedere i fatti o rideterminare l'intensità degli indizi se non in presenza di violazioni di legge o di manifesta illogicità della motivazione.

Massime di principio

  • In materia cautelare la Cassazione controlla la legittimità dell'atto (violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione), non la ricostruzione dei fatti svolta dal giudice di merito.
  • La riqualificazione del fatto in una fattispecie che rientra nell'art. 275, comma 3, c.p.p. (es. art. 630 c.p.) determina una presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere che l'indagato deve efficacemente contrastare con elementi concreti.
  • Il giudice del merito non è tenuto a motivare in positivo tutte le ragioni per la custodia in carcere quando opera la presunzione legale semplice: deve invece indicare gli elementi che escludono il superamento della presunzione o valutare le ragioni addotte dalla difesa.
  • La possibilità di utilizzare il braccialetto elettronico va sempre considerata (Sez. U. Lovisi), ma non impedisce l'applicazione della custodia cautelare se la presunzione speciale e gli elementi di fatto non vengono superati.
  • Per contestare efficacemente una misura cautelare gravosa è necessario produrre elementi specifici e concreti (es. prova di domicilio stabile, lavoro, assenza di contatti criminali) che possano smentire le ragioni del giudice di merito.

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