Cassazione Civile, Ordinanza n. 27315/2022 del 16/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società debitrice)
La controversia
La vicenda nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società poi reclamata ex art. 18 l. fall. dinanzi alla Corte d'appello, che ha respinto il reclamo confermando lo stato di insolvenza. La società ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 5 l. fall., sostenendo che la Corte territoriale avesse omesso di compiere un accertamento incidentale sulla fondatezza del credito erariale posto a base dell'istanza di fallimento, credito che era stato contestato giudizialmente; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 68 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, assumendo che istanza di fallimento e sentenza dichiarativa fossero intervenute nel periodo di sospensione dei termini dei versamenti e della riscossione dei carichi iscritti a ruolo. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo il secondo, perché il giudice di merito non aveva svolto il necessario accertamento incidentale del credito contestato, limitandosi a rilevare che l'impugnazione del ruolo non sospendeva l'esecutività e che l'inadempimento tributario era sintomatico dell'insolvenza.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. La cassazione ha ribadito che, quando il credito posto a fondamento dell'istanza di fallimento sia ragionevolmente contestato, il giudice prefallimentare deve procedere a un accertamento incidentale della sua esistenza, salvo che esso risulti già definitivamente accertato con pronuncia di cognizione piena. Nel caso concreto, la Corte territoriale non aveva compiuto tale verifica e si era arrestata alla sola considerazione dell'efficacia esecutiva del ruolo.
Norme richiamate
ai fini della dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza va verificato anche in rapporto alla sussistenza del credito posto a base dell'istanza, quando esso sia contestato; il giudice deve svolgere, se necessario, un accertamento incidentale del credito.
la dichiarazione di fallimento su istanza di creditori non richiede un definitivo accertamento giudiziale del credito né l'esecutività del titolo, essendo sufficiente un accertamento incidentale della legittimazione dell'istante.
norma processuale del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, nel cui ambito è stata esaminata la decisione di merito.
art. 68 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18
invocato dalla ricorrente per sostenere la sospensione dei termini di versamento e riscossione dei carichi iscritti a ruolo; il motivo è rimasto assorbito.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
Massime di principio
- Quando il credito posto a base dell'istanza di fallimento è contestato in modo ragionevole, il giudice deve verificare incidenter tantum la sua esistenza e non può fondare la declaratoria di insolvenza su un mero richiamo alla sua esecutività formale.
- La dichiarazione di fallimento può essere pronunciata anche senza un definitivo accertamento giudiziale del credito del ricorrente, ma solo se il giudice ha comunque compiuto il necessario controllo incidentale sulla legittimazione e sulla consistenza del credito contestato.
- L'impugnazione del ruolo o dell'atto esattoriale, di per sé, non sospende l'efficacia esecutiva del credito, ma ciò non esonera il giudice dall'accertare se quel credito sia effettivamente fondato quando venga posto a base della domanda di fallimento.
- Se la motivazione di merito omette l'accertamento incidentale del credito contestato e si limita a valorizzare la sola esecutività dell'atto, la decisione è viziata per violazione dei principi in tema di accertamento dello stato di insolvenza.
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