Cassazione Civile, Ordinanza n. 11912/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino del Bangladesh aveva chiesto al Tribunale il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria e, ancora in subordine, della protezione speciale. A sostegno della domanda aveva riferito di essersi allontanato dal Paese per ragioni economiche, dovendo rimborsare ai familiari somme prestate per un precedente espatrio e un riscatto pagato dopo un rapimento in Libia. Il Tribunale aveva respinto tutte le domande, ritenendo inattendibile il racconto, escludendo sia il rischio persecutorio sia il danno grave e negando anche la protezione speciale per difetto di prova di vulnerabilità e di integrazione sociale/lavorativa in Italia, essendo stato prodotto solo un attestato di frequenza scolastica. Nel ricorso per cassazione il richiedente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251/2007 e l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il giudice di merito non avesse considerato fonti internazionali da cui emergerebbe in Bangladesh una situazione di violenza indiscriminata e conflittualità diffusa; con il secondo ha dedotto l'omesso esame della propria vulnerabilità, collegata al rischio di tornare nella precarietà esistenziale precedente all'espatrio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In via preliminare ha dichiarato inammissibile la costituzione del Ministero, perché tardiva e depositata con atto non idoneo alla partecipazione scritta alla fase decisoria camerale. Quanto ai motivi, ha ritenuto inammissibile il primo perché la copia autentica del decreto impugnato depositata dal ricorrente era incompleta e mancavano le pagine che contenevano la motivazione sul diniego della protezione sussidiaria; tale lacuna impediva di ricostruire il ragionamento del Tribunale sul punto. Il secondo motivo è stato considerato non incidente sulla ratio decidendi del decreto, poiché il rigetto della protezione speciale si fondava prevalentemente sulla carenza di elementi concreti di integrazione sociale e lavorativa in Italia, in linea con la giurisprudenza di legittimità che attribuisce rilievo diretto all'integrazione nel territorio nazionale, senza necessità di comparazione con il Paese d'origine. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile, senza statuizione sulle spese per l'irritualità della costituzione dell'intimato, ed è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 14, lett. c), d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251
La censura del ricorrente riguardava la mancata considerazione della situazione di violenza indiscriminata nel Paese di origine, ma la Corte non è entrata nel merito per l'inammissibilità derivante dalla mancanza parziale della copia del decreto impugnato.
Nel giudizio di cassazione camerale l'intimato deve costituirsi tempestivamente entro il termine previsto; la costituzione tardiva è inammissibile.
I requisiti di contenuto-forma del ricorso e del controricorso si applicano anche all'atto depositato dall'intimato ai fini della discussione orale.
La produzione di una copia incompleta del provvedimento impugnato equivale alla mancata produzione; tuttavia l'effetto dell'improcedibilità non si applica automaticamente quando la lacuna non impedisce di individuare con certezza l'oggetto della controversia e le ragioni della pronuncia.
art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Per la protezione speciale, come modificato dal d.l. n. 130/2020, rilievo diretto assume l'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente, da valutare in relazione ai legami familiari, culturali e sociali, senza necessità di comparazione con le condizioni del Paese d'origine.
Ha modificato l'art. 19, comma 1.1, T.U. immigrazione, introducendo il riferimento alla tutela della vita privata e familiare.
legge 18 dicembre 2020, n. 173
Legge di conversione del d.l. n. 130/2020, richiamata per la disciplina della protezione speciale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la mancata produzione della copia autentica completa del provvedimento impugnato può determinare l'inammissibilità del motivo che investe proprio le parti mancanti della motivazione, perché non consente il controllo della ratio decidendi.
- L'inammissibilità per omessa o incompleta produzione del provvedimento impugnato non coincide automaticamente con l'improcedibilità dell'intero ricorso quando la lacuna non impedisce di identificare con certezza l'oggetto della controversia e la decisione impugnata.
- Nel procedimento camerale di cassazione la partecipazione dell'intimato alla fase decisoria deve avvenire nelle forme e nei termini previsti, mediante tempestiva costituzione e deposito di difese scritte idonee.
- Ai fini della protezione speciale, il giudizio rilevante può essere centrato sull'integrazione sociale e familiare del richiedente in Italia, da apprezzare sulla base di elementi concreti e attuali; non è necessaria una comparazione generalizzata con la situazione del Paese di origine secondo schemi di bilanciamento astratto.
- Una censura che non si confronti con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata è inidonea a fondare l'accoglimento del ricorso per cassazione.
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