Cassazione Civile, Ordinanza n. 01245/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di provvigioni asseritamente dovute in forza di un contratto di agenzia. La società ingiunta ha proposto opposizione e il Tribunale di Roma ha accolto l'opposizione. La Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado, rilevando che l'estraneità della società opponente al rapporto dedotto non era stata superata, anche perché la parte ricorrente non aveva depositato il fascicolo del monitorio in primo grado e, in appello, non aveva depositato né quello del monitorio né il fascicolo di primo grado. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando ex art. 360, n. 5, c.p.c. il vizio di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado pur ritenendo tale documentazione dirimente. La ricorrente ha anche richiamato la disciplina dell'omesso esame del fatto decisivo e la giurisprudenza in tema di doppia conforme.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in primo luogo, la mancanza di prova della notifica del ricorso alla controparte; in secondo luogo, ha osservato che la censura non individuava un vero fatto storico decisivo omesso, ma lamentava piuttosto una pretesa omissione istruttoria del giudice; in terzo luogo, ha richiamato la preclusione derivante dalla doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c., che rende inammissibile la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando la decisione di appello conferma quella di primo grado sulla base del medesimo iter logico-argomentativo; infine, ha chiarito che la Corte territoriale non aveva negato l'utilizzabilità dei documenti prodotti nella fase monitoria in quella di opposizione, ma aveva semplicemente rilevato che gli atti richiamati nell'appello non erano stati materialmente prodotti. Non è stata disposta la rifusione delle spese, perché l'intimata non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio denunciabile per cassazione riguarda l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare la mera mancata attività istruttoria o la valutazione delle prove già considerate.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato da cui esso risulta, oltre al modo e al tempo in cui è stato discusso nel processo.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La deduzione del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede il deposito e la specifica allegazione degli atti e documenti rilevanti.
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
La c.d. doppia conforme preclude la censura per omesso esame di fatti decisivi quando l'appello conferma la decisione di primo grado sulla base del medesimo iter logico-argomentativo sui fatti principali della causa.
La memoria depositata nel procedimento camerale non ha fornito elementi idonei a superare le ragioni di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di raddoppio.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se investe l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non basta lamentare la mancata acquisizione, produzione o valutazione di singoli elementi istruttori.
- Il ricorrente che deduce l'omesso esame di un fatto deve indicare con precisione il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento processuale in cui è stato discusso e la sua decisività, non potendo limitarsi a contestare la gestione dell'istruttoria.
- In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando appello e primo grado abbiano deciso sui medesimi fatti principali con identico impianto argomentativo, anche se il giudice d'appello abbia aggiunto argomenti ulteriori.
- La parte che invoca documenti già menzionati negli atti deve comunque darne rituale produzione nel grado in cui li richiama, poiché la mera menzione non equivale alla produzione effettiva dell'atto o del fascicolo.
- In cassazione, l'assenza di prova della notificazione del ricorso alla controparte costituisce autonoma ragione di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01170/2023 del 17/01/2023
- ordinanza_civile · 17 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01176/2023 del 17/01/2023
- ordinanza_civile · 17 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01177/2023 del 17/01/2023
- ordinanza_civile · 17 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01178/2023 del 17/01/2023
- ordinanza_civile · 17 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01179/2023 del 17/01/2023
- ordinanza_civile · 17 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01180/2023 del 17/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →