Cassazione Civile, Ordinanza n. 30894/2022 del 19/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La parte ricorrente aveva chiesto l’ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa per un ulteriore importo di euro 10.320,00 a titolo di compenso incentivante relativo all’anno 2010. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo maturata la prescrizione quinquennale, individuando il dies a quo nelle scadenze contrattuali di erogazione e saldo dell’incentivo previste dal CCNL. In Cassazione la ricorrente ha dedotto, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., contraddittoria motivazione su un fatto decisivo, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente ritenuto non allegata una raccomandata inviata nel 2014 e ricevuta nello stesso anno, che invece sarebbe stata depositata nel fascicolo telematico d’ufficio. Prima della decisione, però, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto anche dai difensori e comunicato alla controparte, senza prova di accettazione.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente e ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell’art. 391 c.p.c., affermando che la rinuncia, anche senza accettazione della controparte, determina l’estinzione del giudizio e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite, applicando il criterio di causalità, e ha escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 sul contributo unificato aggiuntivo in caso di impugnazione non vittoriosa.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È la norma invocata nel ricorso per denunciare il vizio motivazionale, ma la Corte non ne esamina il merito poiché interviene la rinuncia al ricorso.
Richiamato per dare atto della proposta del relatore e della regolare costituzione del contraddittorio.
La rinuncia al ricorso, anche senza accettazione della controparte, comporta l’estinzione del giudizio e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di estinzione esclude l’obbligo di versare l’ulteriore importo pari al contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, una volta validamente depositata, determina l’estinzione del giudizio anche in difetto di accettazione della controparte.
- L’estinzione del giudizio per rinuncia comporta il venir meno dell’interesse alla decisione sull’impugnazione e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
- In caso di estinzione per rinuncia, le spese possono essere poste a carico del ricorrente secondo il principio di causalità, ove sia lui ad avere introdotto il giudizio e poi determinato la sua cessazione.
- La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto per l’impugnazione non vittoriosa.
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