Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30894/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La parte ricorrente aveva chiesto l’ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa per un ulteriore importo di euro 10.320,00 a titolo di compenso incentivante relativo all’anno 2010. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo maturata la prescrizione quinquennale, individuando il dies a quo nelle scadenze contrattuali di erogazione e saldo dell’incentivo previste dal CCNL. In Cassazione la ricorrente ha dedotto, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., contraddittoria motivazione su un fatto decisivo, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente ritenuto non allegata una raccomandata inviata nel 2014 e ricevuta nello stesso anno, che invece sarebbe stata depositata nel fascicolo telematico d’ufficio. Prima della decisione, però, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto anche dai difensori e comunicato alla controparte, senza prova di accettazione.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente e ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell’art. 391 c.p.c., affermando che la rinuncia, anche senza accettazione della controparte, determina l’estinzione del giudizio e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite, applicando il criterio di causalità, e ha escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 sul contributo unificato aggiuntivo in caso di impugnazione non vittoriosa.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È la norma invocata nel ricorso per denunciare il vizio motivazionale, ma la Corte non ne esamina il merito poiché interviene la rinuncia al ricorso.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per dare atto della proposta del relatore e della regolare costituzione del contraddittorio.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, anche senza accettazione della controparte, comporta l’estinzione del giudizio e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di estinzione esclude l’obbligo di versare l’ulteriore importo pari al contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, una volta validamente depositata, determina l’estinzione del giudizio anche in difetto di accettazione della controparte.
  • L’estinzione del giudizio per rinuncia comporta il venir meno dell’interesse alla decisione sull’impugnazione e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
  • In caso di estinzione per rinuncia, le spese possono essere poste a carico del ricorrente secondo il principio di causalità, ove sia lui ad avere introdotto il giudizio e poi determinato la sua cessazione.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto per l’impugnazione non vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileLavoroPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.